Ordinanza di demolizione è atto vincolato con descrizione delle opere abusive (Cons. Stato n. 1531 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato. Essa è sorretta da motivazione adeguata quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, così da rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento e da consentire la tutela del privato. Trattandosi di potere vincolato, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né un apporto partecipativo del destinatario. L’omessa indicazione dei dati catastali non inficia la legittimità dell’atto, ove i manufatti siano individuati con sufficiente precisione.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile presentava nel 2004 al Comune una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, per opere realizzate in aderenza al fabbricato esistente. L’amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 2018, rilevando che gli interventi ricadevano in area soggetta a vincolo paesaggistico e non erano conformi alle previsioni del P.R.G. per la zona interessata. Seguiva l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il proprietario impugnava il provvedimento sanzionatorio, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione, per insufficiente descrizione delle opere da demolire. Il TAR Campania respingeva il ricorso. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello, incentrato sulla asserita inidoneità dell’ordinanza a individuare con precisione i manufatti da rimuovere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui l’ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso, attivato dalla mera presenza dei presupposti di legge. Da tale qualificazione discende che l’atto non richiede alcun apporto partecipativo del privato e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, richiamando sul punto i precedenti Cons. Stato n. 7829 del 2023 e n. 3707 del 2022.
Quanto al profilo motivazionale, la Corte conferma che la funzione tipica del provvedimento è prescrivere la rimozione degli interventi abusivi. L’analitica descrizione delle opere realizzate sine titulo realizza lo scopo informativo voluto dal legislatore, rendendo agevolmente comprensibili le ragioni di fatto e di diritto e assicurando la tutela del destinatario. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato n. 1299 del 2024, n. 7785 del 2023 e n. 6555 del 2023.
Nel caso concreto l’ordinanza riporta la relazione tecnica del sopralluogo, con l’indicazione della tipologia delle opere, delle dimensioni, della destinazione d’uso e della loro integrazione con la restante unità abitativa. Tale dettaglio consente al destinatario, che si dichiara proprietario, di percepire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione e di individuare i manufatti da demolire.
Il Collegio esclude infine che assuma rilievo l’omessa specificazione dei dati catastali. È evidente per il destinatario dell’ordine di riduzione in pristino che il provvedimento si riferisce ai manufatti abusivi siti nell’immobile oggetto di accertamento, trattandosi di opere eseguite in assenza di permesso di costruire.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. L’appellante è condannato alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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