Il copyright non limita l’accesso al test MMPI-2 per tutela della salute (TAR Puglia n. 1175 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La natura di opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o dalla proprietà industriale, non preclude l’accesso al documento amministrativo che la contenga, giacché la disciplina del diritto d’autore e quella della proprietà intellettuale tutelano l’utilizzazione economica dell’opera e non la conoscibilità del documento. Il copyright non rientra tra i limiti all’accesso previsti dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e non può essere opposto all’istante che agisca per finalità estranee allo sfruttamento economico. Il test MMPI-2, in quanto atto a elaborazione elettronica inserito nel procedimento amministrativo, integra la nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 ed è pertanto ostensibile. L’ostensione resta subordinata all’uso funzionale all’interesse fatto valere, con responsabilità dell’istante per l’uso improprio delle informazioni acquisite.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina, veniva sottoposto presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto a visita psichiatrica con somministrazione del test MMPI-2, all’esito della quale era dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio. Con istanza ex art. 25 della legge n. 241/1990, poi risollecitata, chiedeva la cartella sanitaria e, in particolare, il test somministrato, al fine di sottoporre la documentazione al proprio medico curante, nell’ottica della tutela del diritto alla salute.
L’Amministrazione accoglieva solo in parte l’istanza, negando l’ostensione del test sul rilievo che lo stesso “non può essere riprodotto in quanto protetto da Copyright”. Il ricorrente impugnava il diniego parziale, deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e del principio di difesa di cui all’art. 24 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di accesso come giudizio sul rapporto, volto ad accertare la spettanza del diritto all’accesso a prescindere dalla correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione. Il giudice può ordinare l’esibizione solo se ne sussistono i presupposti.
Quanto ai requisiti, l’istanza è ritenuta adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990: l’interesse è attuale, perché l’inidoneità al servizio deriva proprio dal test; personale e concreto, in quanto la cognizione del test è idonea alla predisposizione di un miglior piano terapeutico; serio, non essendo ispirato a intenti emulativi. Sussiste la legittimazione, avendo la documentazione inciso sul rapporto di servizio del ricorrente.
L’istanza non è generica: l’indicazione della data di esecuzione del test e della finalità sanitaria vale a circoscrivere sufficientemente il documento richiesto. Sul piano oggettivo, il test MMPI-2 rientra nella nozione di documento amministrativo ex art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990: la norma, come integrata dalla legge n. 15 del 2005, accoglie una nozione estesa che valorizza la sostanziale valenza amministrativa del documento, ricomprendendovi gli atti a elaborazione elettronica, gli atti endoprocedimentali e quelli interni.
Il Collegio aderisce all’indirizzo che, in virtù di tale lettura sostanziale e funzionale, qualifica il software quale atto amministrativo informatico in senso stretto, pienamente ostensibile ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 3742 del 2017).
Venendo al motivo di diniego, la limitazione opposta non rientra tra quelle previste dall’art. 24 della legge n. 241/1990. La legge n. 633 del 1941 e il d.lgs. n. 30 del 2005 proteggono l’utilizzazione economica dell’opera: possono limitare la riproduzione con finalità economiche, dirette o indirette, ma non l’accesso al documento amministrativo. Resta fermo che il documento osteso non può essere usato per lo sfruttamento economico. Poiché l’accesso è strumentale alla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., il copyright non era opponibile. Il Collegio richiama infine Cons. Stato, sez. IV, ordinanza n. 1013 del 2017, secondo cui il diritto d’autore e la proprietà industriale non precludono la riproduzione sic et simpliciter dei documenti, ma solo quella che consenta uno sfruttamento economico.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto e ordine all’Amministrazione di esibire, con possibilità di estrazione di copia, il test entro trenta giorni. Spese compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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