Inammissibili i ricorsi dell’Agenzia per tardiva notificazione e difetto di decisività (Cass. civ. Sez. V n. 3172 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la notificazione del ricorso per cassazione non si perfeziona per ragioni imputabili al notificante, che abbia avuto formale conoscenza della variazione del domicilio eletto dalla controparte, non opera il principio della persistente riferibilità degli effetti alla richiesta originaria. Il rinnovo del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza e comunque entro il limite di tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Il superamento di tale limite comporta l’inammissibilità del ricorso. In tema di revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto è deducibile solo se decisivo: non lo è quando la sentenza impugnata si fondi su una distinta e autonoma ratio decidendi non investita dall’errore.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per Irpef e addizionali relative a un’annualità, con sanzioni e interessi, scaturito da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che aveva utilizzato elementi istruttori tratti da un procedimento penale. L’atto veniva emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni.

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR confermava la decisione, ravvisando un vizio invalidante assorbente nell’assoluta mancanza dei motivi di urgenza che avrebbero giustificato l’anticipata emissione. L’Agenzia proponeva sia ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile dalla CTR, sia ricorso per cassazione. Avverso la pronuncia sulla revocazione veniva a sua volta proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, applicando in via analogica l’art. 335 cod. proc. civ. e richiamando la propria giurisprudenza sulla connessione tra la sentenza di appello e quella che decide la revocazione.

Passando al ricorso contro la sentenza della CTR sulla revocazione, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per difetto del requisito della decisività dell’errore di fatto denunciato. I giudici della revocazione avevano correttamente rilevato che la decisione di appello si fondava sull’assorbente vizio della mancanza dei motivi di urgenza, distinta e autonoma rispetto alla statuizione sulla mancata produzione della denuncia penale.

Quanto al ricorso contro la sentenza di appello, il contribuente eccepiva l’inammissibilità perché notificato oltre il termine semestrale. La difesa erariale sosteneva di averlo notificato tardivamente a causa del mancato avviso dello spostamento dello studio del difensore domiciliatario. Il difensore aveva però comunicato all’Agenzia, prima della scadenza, la variazione del domicilio eletto, fissandolo altrove.

La Corte richiama il principio per cui, se la notificazione non si conclude per circostanze non imputabili al richiedente, questi può riattivare il procedimento con effetto dalla data iniziale, purché la ripresa avvenga entro un termine ragionevolmente contenuto. In caso di esito negativo, il notificante deve riattivare il processo con immediatezza, senza superare il limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali provate.

Nel caso concreto difettano entrambi i presupposti. Il mancato perfezionamento è imputabile all’Agenzia, che aveva ricevuto la comunicazione della variazione del domicilio. Inoltre manca la tempestività del rinnovo: a fronte dell’esito negativo comunicato, la ricorrente ha richiesto la nuova notifica oltre il limite della metà del termine, senza allegare né provare circostanze eccezionali.

Entrambi i ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di legittimità. Non trova applicazione la disciplina sul contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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