Le nuove preclusioni probatorie tributarie valgono solo per i giudizi avviati dal 5 gennaio 2024 (Cass. civ. Sez. 5 n. 16877 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale n. 36/2025, va interpretata nel senso che le nuove disposizioni in tema di prove documentali in appello si applicano esclusivamente ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all’entrata in vigore del decreto. Pertanto, per i processi iniziati prima del 5 gennaio 2024, trova applicazione l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 nella formulazione previgente, che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, senza le limitazioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ. La violazione di tale regime da parte del giudice di merito determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava a un contribuente un’intimazione di pagamento. Questi impugnava l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, deducendo l’avvenuta prescrizione dei crediti per il decorso di un termine superiore a quello previsto tra la notifica delle cartelle presupposte e quella dell’atto opposto. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e l’Ufficio proponeva appello, producendo documentazione volta a contrastare l’eccezione di prescrizione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, tuttavia, dichiarava inammissibile la produzione documentale, ritenendo applicabile il nuovo regime preclusivo introdotto dal d.lgs. n. 220/2023 in ragione della data di instaurazione del giudizio di appello, successiva al 4 gennaio 2024. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando l’error in procedendo denunciato dall’Ufficio. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Corte di merito ha errato nel fare applicazione del nuovo regime preclusivo basandosi esclusivamente sulla data di instaurazione del giudizio di secondo grado, successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023. Tale interpretazione contrasta con il quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, in particolare con i principi espressi dalla Corte Costituzionale n. 36/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 nella parte in cui ricollegava l’applicazione delle nuove norme alla data di instaurazione del giudizio di appello.
In base alla pronuncia della Consulta, il nuovo e più restrittivo regime probatorio si applica solo ai processi il cui primo grado sia stato avviato a partire dal 5 gennaio 2024. Poiché nel caso di specie il ricorso di primo grado era stato depositato il 5 ottobre 2022, in data ampiamente antecedente, il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 nel testo previgente.
La Corte ha ribadito il costante orientamento per cui, in virtù del principio di specialità del processo tributario, la previgente disposizione consente un’ampia facoltà di produzione documentale in appello, derogando alle più stringenti preclusioni dell’art. 345 cod. proc. civ. Tale facoltà non è condizionata dalla dimostrazione dell’impossibilità di produrre i documenti in primo grado, né dal fatto che gli stessi fossero già nella disponibilità della parte. La produzione è consentita anche quando i documenti siano stati irritualmente prodotti nel giudizio di primo grado.
L’erronea applicazione della norma ha comportato un vizio della sentenza che ne determina la nullità. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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