Definizione agevolata ed estinzione: irripetibili le somme versate anche in forza di sentenze di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 5466 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione, disciplinata dai commi 235 ss. dell’art. 1 l. n. 197/2022, determina l’estinzione del giudizio pendente, da dichiararsi anche d’ufficio ai sensi dell’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, con conseguente inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato. La regola posta dall’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario in forza dell’ultimo comma dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, letta in combinazione con il comma 239 dell’art. 1 l. n. 197/2022 e con il comma 2 dell’art. 12-bis cit., comporta che restano definitivamente a carico delle parti non solo le spese anticipate ma anche tutte le somme, a qualsiasi titolo corrisposte, ivi comprese quelle versate in esecuzione delle sentenze di merito divenute inefficaci, con esclusione di ogni azione di ripetizione.
Il Fatto
Una contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano un avviso di iscrizione ipotecaria notificatole per debiti tributari, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso. Sul gravame principale della contribuente e su quello incidentale dell’allora concessionario, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello, condannando l’agente della riscossione alla rifusione delle spese del grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con tre motivi, dolendosi tra l’altro della mancata valorizzazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle e della condanna alle spese. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia depositava memoria con la quale dava atto dell’ammissione della contribuente alla definizione agevolata e del pagamento integrale del dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, insistendo però per la restituzione delle somme versate in ottemperanza alla sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il tema del perfezionamento della definizione agevolata assume rilievo preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione, ivi compresa la dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a stare in giudizio dell’Agenzia tramite avvocato del libero foro. Il Collegio richiama il principio, già affermato in passato, secondo cui il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione impone la declaratoria di estinzione della causa, a prescindere da ogni indagine su eventuali ragioni di inammissibilità dell’atto introduttivo.
La pronuncia si sofferma sulla disciplina dell’art. 1, commi 232, 236 e 239, l. n. 197/2022 e sull’intervento dell’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica, che chiarisce come l’effettivo perfezionamento della definizione si realizzi già con il versamento della prima o unica rata e come l’estinzione debba essere dichiarata dal giudice d’ufficio. Il successivo comma 2 della medesima disposizione sancisce l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato, nonché la definitiva acquisizione delle somme versate a qualsiasi titolo.
Quanto al regime delle spese, la Corte esclude che possa trovare applicazione il principio della soccombenza, richiamando la regola residuale dell’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e dell’ultimo comma dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Tale regola, letta in combinazione con il comma 239 dell’art. 1 l. n. 197/2022 e con il comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, si traduce nel principio dell’irripetibilità di tutto quanto versato, a qualsiasi titolo, anche in forza di sentenze di merito successivamente divenute inefficaci.
Il Collegio argomenta la ragionevolezza di tale conclusione con la finalità di deflazione del contenzioso e di pronto realizzo della pretesa impositiva sottesa all’istituto del condono, richiamando la natura di forma atipica di definizione del rapporto tributario evidenziata dalla giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’estinzione non consente la ripetizione delle spese. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate e dichiarando definitivamente acquisite ed irripetibili le somme versate a qualsiasi titolo.
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Nota della Redazione
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