Abuso edilizio: area da acquisire, precarietà delle opere e avvio del procedimento (Cons. Stato n. 2316 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione non deve individuare l’area da acquisire al patrimonio comunale, poiché tale indicazione attiene esclusivamente al successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente che l’interessato sia reso edotto del procedimento repressivo tramite le ordinanze di sospensione dei lavori. Ai fini dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, la precarietà dell’opera non dipende dalla materiale amovibilità, ma dalla destinazione a soddisfare esigenze solo temporanee; ove il manufatto determini una trasformazione urbanistico-edilizia durevole del suolo, è necessario il permesso di costruire.
Il Fatto
Il Comune intimato, con ordinanza n. 615 del 12 dicembre 2018, previa revoca di un precedente provvedimento, ingiungeva alla proprietaria di un terreno la demolizione di una tettoia su platea in calcestruzzo, successivamente tamponata e ampliata con un nuovo vano, nonché di una baracca da cantiere. L’intervento traeva origine dall’accertamento di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire.
La proprietaria impugnava gli atti davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il TAR respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello, reiterando i tre profili di censura. Il Comune resisteva richiamando anche il precedente giudizio penale, conclusosi con condanna definitiva per le medesime opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo relativo alla mancata indicazione dell’area da acquisire. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 16/2023 e le Sezioni VI n. 4563/2023 e III n. 7428/2025, il Consiglio di Stato ribadisce che l’individuazione dell’area non è elemento necessario dell’ordinanza di demolizione, ma solo del successivo provvedimento di accertata inottemperanza. La censura non inficia pertanto la legittimità degli atti impugnati.
Sul secondo motivo, concernente la pretesa natura precaria delle opere, la Corte rileva che i manufatti sono realizzati in muratura con platee in cemento armato, presenti e ampliati almeno dal 2018, con destinazione abitativa stabile e copertura in tegole. Richiamando l’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e la Sezione VII n. 8716/2025, si afferma che un’opera è precaria non quando sia materialmente amovibile, ma quando sia diretta a soddisfare esigenze solo temporanee. La struttura, destinata a uso durevole con permanente trasformazione del suolo, richiede quindi il permesso di costruire, come già riconosciuto in sede penale.
Sul terzo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio, il Consiglio osserva che l’ordinanza di demolizione è atto vincolato nell’ambito della repressione dell’abuso edilizio e non richiede la previa comunicazione, secondo l’orientamento delle Sezioni V n. 8537/2025 e VII nn. 6306/2025, 4465/2025 e 4381/2025. In ogni caso, l’interessata era a conoscenza del procedimento repressivo per aver ricevuto due ordinanze di sospensione dei lavori, che svolgono funzione equivalente alla comunicazione di avvio.
L’appello è dunque respinto in quanto infondato, con condanna dell’appellante alle spese di lite e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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