Ordine di demolizione e acquisizione comunale atti vincolati senza effetto caducante (Cons. Stato n. 2317 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di opere abusive accertate e della mancata spontanea rimozione nel termine di legge, l’ordine di demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituiscono atti dovuti e rigorosamente vincolati: l’Amministrazione non deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale né esternare una valutazione ulteriore sul concreto interesse pubblico, essendo questo già tipizzato dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non determina la caducazione dell’ordine di demolizione, ma una mera sospensione o inefficacia temporanea fino alla definizione dell’istanza; in caso di diniego l’ordine riacquista efficacia e decorre un nuovo termine di adempimento, senza necessità di rieditare il potere sanzionatorio. La sanzione demolitoria e i connessi effetti acquisitivi hanno natura ripristinatoria e non afflittiva, con la conseguenza che non si applicano i meccanismi prescrizionali degli artt. 12 e 28 legge n. 689/1981; l’abuso edilizio è illecito permanente. L’acquisizione dell’area ulteriore rispetto al sedime consegue automaticamente all’inottemperanza, nei limiti del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Il Fatto

L’appellante è proprietario di un terreno nel Comune di Lecce sul quale insistono un manufatto adibito ad abitazione, un piano seminterrato, un garage e una piscina interrata, realizzati in ampliamento di un preesistente capanno e ritenuti abusivi a seguito di sopralluogo del Nucleo vigilanza edilizia. Il Comune rigettava una prima istanza di sanatoria, diniego non impugnato e divenuto definitivo; seguiva l’ordinanza di demolizione con sanzione pecuniaria e, persistendo l’inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del manufatto, dell’area di sedime e dell’area di pertinenza.

Il proprietario impugnava gli atti davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che rigettava ricorso e motivi aggiunti compensando le spese. Proponeva quindi appello, riproponendo le censure di primo grado: violazione delle garanzie partecipative, errata sussunzione nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, effetti caducanti della nuova istanza di sanatoria, applicabilità della legge n. 689/1981, violazione del diritto all’abitazione e illegittimità dell’acquisizione dell’area ulteriore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione, osservando che ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. la domanda deve fondarsi su situazioni eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dei tempi del processo, dovendo rispettare il giusto processo e la ragionevole durata, tanto più nel processo amministrativo dove trovano composizione anche interessi pubblici.

In via preliminare il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione di acquiescenza avanzata dal Comune: le censure dirette a contestare le ragioni ostative alla sanatoria già poste a fondamento del diniego del 2017, mai impugnato, sono inammissibili in quanto mirano a rimettere in discussione un accertamento definitivo.

Nel merito, la censura sulla violazione delle garanzie partecipative è infondata. L’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione sono provvedimenti vincolati: accertato l’abuso e la mancata rimozione, l’Amministrazione deve procedere senza contraddittorio preventivo né motivazione ulteriore sull’interesse pubblico. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 4319 del 2021, n. 8808 del 2022, n. 360 del 2023 e Sez. II n. 9890 del 2024.

Quanto all’istanza di sanatoria del 2019, la Corte ribadisce che essa non caduca l’ordine di demolizione, ma ne sospende l’efficacia fino alla definizione: intervenuto il diniego, l’ordine riacquista efficacia e decorre un nuovo termine di novanta giorni per l’adempimento, senza necessità di nuovo provvedimento sanzionatorio. Persistendo l’inottemperanza, l’acquisizione al patrimonio indisponibile risulta legittima.

Il motivo sull’applicabilità degli artt. 12 e 28 legge n. 689/1981 è dichiarato palesemente infondato: la sanzione demolitoria ha natura ripristinatoria, non afflittiva, e l’abuso edilizio è illecito permanente. La censura sul diritto all’abitazione è generica e infondata, poiché la normativa urbanistica persegue l’ordinato assetto del territorio. Infine, sull’area acquisita il Collegio conferma il limite del decuplo della superficie utile abusivamente costruita: l’acquisizione di mq 1.592 rientra ampiamente nel tetto massimo di mq 1.958,9.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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