Porto d’armi: fatti risalenti e istruttoria carente travolgono il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 1813 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del porto d’armi, l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità di pubblica sicurezza non esonera la stessa dall’obbligo di svolgere una istruttoria completa e di esprimere una valutazione razionale, coerente e attendibile rispetto alle proprie premesse. Il diniego deve fondarsi su elementi concretamente sintomatici del pericolo di abuso del titolo, non su fatti risalenti nel tempo, già conosciuti e mai ritenuti ostativi in occasione dei precedenti rinnovi, né su circostanze di fatto inesatte. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma verifica che essa non sia affetta da travisamento dei fatti, illogicità o manifesta irrazionalità. Ove la motivazione addotta per giustificare la rivalutazione negativa di circostanze pregresse cada per erroneità del suo presupposto fattuale, il provvedimento di diniego è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, presentava istanza di rinnovo. Il Questore della Provincia di Cosenza rigettava la richiesta, ravvisando il pericolo di abuso del titolo sulla base di un quadro istruttorio composito: alcuni deferimenti all’autorità giudiziaria risalenti nel tempo, un controllo del Corpo Forestale in compagnia di soggetti gravati da precedenti, e la segnalazione, risalente al 2009, di due congiunti conviventi per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente impugnava il diniego e il presupposto preavviso, deducendo violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e compromissione del diritto alla libera esplicazione della personalità. L’amministrazione si costituiva resistendo. L’istanza cautelare era respinta per assenza del periculum in mora; all’udienza di merito la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, muovendo dall’art. 11, terzo comma, TULPS, che disciplina la revoca delle autorizzazioni di polizia, e dagli artt. 39 e 43, secondo comma, r.d. n. 773/1931, secondo cui la licenza può essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale e che la revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi.

Tuttavia, osserva il Collegio, la prevalenza dell’interesse alla sicurezza e l’ampia discrezionalità non esonerano l’amministrazione dall’onere di una istruttoria adeguata e completa, né dal dovere di esprimere una valutazione razionale e coerente con le proprie premesse, ai fini di un esercizio ragionevole e proporzionato del potere. Il sindacato del giudice amministrativo non si sostituisce alla valutazione discrezionale, ma verifica che essa non sia viziata da travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.

Applicando tali principi, il Tribunale rileva che il giudizio di inaffidabilità si fonda su fatti molto risalenti, già considerati in occasione dei precedenti rinnovi e allora ritenuti non ostativi. L’unico episodio direttamente riferibile al ricorrente risale al 1994 e si è concluso con assoluzione. Gli altri elementi appaiono evanescenti sul piano della sintomaticità del pericolo di abuso.

Il profilo decisivo riguarda la motivazione con cui il Questore ha giustificato la rivalutazione negativa di circostanze già note: la segnalazione del 2009 avrebbe potuto essere considerata solo in quel momento. Ma il Collegio accerta che, contrariamente a quanto assunto nel provvedimento, i due figli del ricorrente non convivono con lui, vivendo e lavorando altrove. Cade così il presupposto fattuale posto a base della rivalutazione: l’episodio perde peso e, soprattutto, viene meno la ragione addotta per riesaminare fatti in precedenza mai ritenuti ostativi.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento gravato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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