Le NTA del PRG cedono alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (Cons. Stato n. 2990 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni della legge n. 13 del 1989 sul superamento delle barriere architettoniche, attuative degli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, prevalgono per specialità sulle N.T.A. del PRG comunale. Gli interventi necessari all’accessibilità dell’immobile — volume tecnico dell’ascensore e parapetto di messa in sicurezza del lastrico — non creano nuovo volume utile né aumentano il consumo di suolo e incidono solo su sagoma e prospetto, profilo estetico-formale recessivo rispetto alla tutela della persona con disabilità. Il terzo leso da una SCIA non segue il regime dell’autotutela esecutiva sulla generale attività privata, ma quello dell’autotutela decisoria, che verifica ex post l’attività pubblica e, sussistendone i presupposti, conduce all’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza del TAR Lazio che, accogliendo il ricorso dei proprietari confinanti, aveva annullato i pareri della Soprintendenza e censurato il silenzio di Roma Capitale su una SCIA presentata nel 2015 per la trasformazione del tetto in terrazzo, l’innalzamento delle quote e la realizzazione di un volume tecnico per l’ascensore.

I vicini lamentavano la riduzione di luce, aerazione e visuale panoramica. L’appellante sostiene la legittimità dell’intervento, già sanato con il pagamento dell’oblazione e oggetto di pareri della Soprintendenza e di procedimenti penali conclusi con l’archiviazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione attiva, sussiste una vicinitas qualificata dei resistenti: la documentazione fotografica prospetta una possibile incisione della proprietà, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021. Né vi è giudicato esterno sulla nota del 19 gennaio 2016: la sentenza resa nel rito sul silenzio produce giudicato formale e non sostanziale, e l’inciso sulla sanatoria è considerazione descrittiva priva di attitudine decisoria.

Nel merito, il quinto motivo è fondato. L’ordinamento nazionale ed eurounitario tutela la reale integrazione delle persone con disabilità secondo gli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione. Tali prescrizioni radicano una competenza legislativa esclusiva dello Stato: le previsioni della legge n. 13 del 1989 prevalgono per specialità sulle N.T.A. del PRG di Roma, atti amministrativi generali che non possono comprimere il superiore interesse alla tutela della persona umana.

L’immobile non gode di tutela artistico-storico-culturale diretta, esclusa dai pareri dell’Amministrazione preposta. Il volume tecnico sul lastrico solare, necessario per i meccanismi dell’ascensore, e il parapetto di messa in sicurezza non creano nuovo volume utile né aumentano il consumo di suolo: incidono solo su sagoma e prospetto, profilo estetico-formale recessivo rispetto ai valori costituzionali. Gli interventi sono dunque sottoposti alla normativa sulle barriere architettoniche, con inapplicabilità delle divergenti previsioni comunali.

Anche il sesto motivo è fondato. I resistenti invocano l’autotutela esecutiva, ma l’intervento richiesto riguarda la verifica dei titoli formatisi in relazione alla precedente attività del Comune: si tratta di autotutela decisoria, che impone un controllo ex post dell’attività pubblica, nel contemperamento tra legalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. L’eventuale inidoneità della SCIA, non tempestivamente rilevata, giustifica solo l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto; le spese del doppio grado sono compensate per la complessità e novità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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