Revoca del centro revisioni illegittima senza previa diffida e recidiva (TAR Sicilia n. 3791 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio del centro di revisione veicoli, ai sensi dell’art. 80, comma 15, del decreto legislativo n. 285/1992, presuppone l’accertamento della prima violazione delle prescrizioni ministeriali e di altre tre violazioni nel biennio successivo. Il responsabile tecnico è tenuto soltanto a rilevare puntualmente il chilometraggio indicato dallo strumento e a determinare esito sfavorevole in caso di manomissioni evidenti o malfunzionamento, sicché il dato chilometrico dichiarato dal proprietario non è a lui imputabile. La discordanza tra revisioni successive non integra di per sé manomissione e non legittima il provvedimento espulsivo. L’Amministrazione non può integrare in sede giurisdizionale la motivazione dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un centro per la revisione e il collaudo di veicoli a motore e rimorchi in forza di autorizzazione regionale. A seguito della segnalazione di un utente, impossibilitato a sottoporre l’auto a revisione per discordanza tra i chilometri del contachilometri e quelli risultanti dal portale dell’automobilista, la Motorizzazione civile avviava un procedimento e disponeva accertamenti a campione su altri veicoli.
Riscontrate anomalie in sei revisioni, l’Amministrazione adottava la revoca dell’autorizzazione con nota del 20 maggio 2024, richiamando l’art. 80, comma 11, del decreto legislativo n. 285/1992. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche la tutela cautelare: il Tribunale respingeva l’istanza, ma il C.G.A.R.S. la accoglieva, ordinando il ripristino del collegamento telematico ai servizi della motorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’attestazione del produttore del software di gestione delle revisioni: il sistema non prevede alcun controllo di congruità o raffronto con i chilometri delle revisioni precedenti quale condizione per il rilascio del certificato. Il controllo era stato implementato direttamente dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione centrale, con blocco dell’esito in caso di incongruità, ed è cessato senza avviso dopo tre giorni di attività. Le note associative versate in atti documentano il ricorrente malfunzionamento del portale.
La norma di riferimento, l’art. 80, comma 11, del decreto legislativo n. 285/1992, impone al responsabile tecnico di rilevare puntualmente il numero di chilometri indicato dallo strumento e di determinare l’esito sfavorevole solo in presenza di manomissioni evidenti o di non funzionamento dello strumento, segnalando le circostanze sospette all’Ufficio. Nel caso concreto non risulta che gli strumenti fossero evidentemente manomessi o non funzionanti, e l’art. 8 del decreto ministeriale n. 214/2017 non prescrive adempimenti ulteriori.
Il Collegio passa poi al regime sanzionatorio. L’art. 80, comma 15, del decreto legislativo n. 285/1992 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto dei termini e delle modalità ministeriali e consente la revoca solo quando, nell’arco di due anni dalla prima violazione, siano accertate altre tre violazioni. La revoca non è dunque comminabile in via immediata: anche ammesso che sia intervenuta la prima violazione, manca il presupposto della recidiva. La censura sulla sproporzione resta assorbita, come gli ulteriori profili.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al provvedimento di revoca. È invece inammissibile l’impugnazione della nota di avvio del procedimento, atto endoprocedimentale, e in parte inammissibile e in parte improcedibile quella della nota integrativa, quanto alla disposta sospensione, avendo l’atto esaurito i suoi effetti senza domanda risarcitoria. Le spese sono compensate, anche in ragione della violazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3, secondo comma, c.p.a., desunta dalle dimensioni degli scritti difensivi.
Nota della Redazione
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