Abuso edilizio, ordine di demolizione e irrilevanza dell’affidamento del proprietario (TAR Sicilia n. 4127 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituisce atto dovuto e vincolato, adottato all’esito di un procedimento tipizzato che non consente alcun bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato. Non è pertanto necessaria una motivazione rafforzata in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né assume rilievo la buona fede del proprietario. L’abusività dell’opera è connotazione di natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti, con la conseguenza che la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata anche nei confronti del proprietario estraneo alla commissione dell’abuso. La valutazione sulla sostituibilità della demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e richiede la seria dimostrazione del pregiudizio alla stabilità del bene residuo.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un immobile nel Comune di Belpasso, impugnavano le ordinanze con cui il Dirigente del VII Settore Tecnico aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate al terzo piano e sulla terrazza del primo piano. Esse deducevano che le norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale avrebbero consentito sopraelevazioni e nuovi volumi con semplice autorizzazione, che i manufatti risalivano al 1977 e non erano a loro imputabili, e che il lungo tempo trascorso imponeva una motivazione rafforzata.
Le ricorrenti chiedevano inoltre l’accertamento della conformità a legge dei manufatti e la condanna del Comune al risarcimento dei danni, lamentando la mancata attesa dell’esito del procedimento penale. Il Comune, costituitosi, eccepiva l’assenza di alcun titolo abilitativo e l’insussistenza della prova del pregiudizio alla parte conforme dell’edificio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio escludeva anzitutto la necessità di rinviare l’udienza per l’impegno professionale del difensore, essendo possibile la nomina di un sostituto, e negava ogni rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e il giudizio amministrativo. Nel merito il ricorso è infondato.
Dirimente è l’ammissione delle stesse ricorrenti di aver realizzato nuovi volumi e reso abitabili spazi altrimenti non computabili. Le previsioni regolamentari comunali invocate non possono derogare al d.P.R. n. 380/2001, di rango sovraordinato, che impone il permesso di costruire per gli interventi che modificano la volumetria complessiva degli edifici. Irrilevante è il certificato di agibilità, che non ricomprende il terzo piano, oggetto principale dell’ordine demolitorio. La normativa regionale sul recupero dei sottotetti presuppone a sua volta un titolo edilizio e un’istanza di accertamento di conformità solo annunciata e non dimostrata.
Il Collegio esclude poi che il tempo trascorso imponesse una motivazione specifica sull’interesse pubblico. Il procedimento è tipizzato dal legislatore e non prevede alcun bilanciamento; non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. La presunta realizzazione delle opere da parte dei precedenti proprietari non sottrae l’attuale titolare agli obblighi di ripristino, incombendo su di lui il dovere di attivarsi tempestivamente.
Quanto alla sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, la relativa valutazione è demandata alla fase esecutiva. Nel caso concreto le ricorrenti si sono limitate a dedurre in termini generici il pregiudizio alla stabilità, senza darne concreta dimostrazione. Le istanze istruttorie, oltre che generiche, sono state ritenute superflue, confortando gli atti acquisiti le conclusioni raggiunte. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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