Chiamata di professore universitario: il sorteggio nella commissione è raccomandazione, non obbligo (TAR Lombardia n. 2746 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari, le valutazioni della commissione giudicatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non quando l’esercizio del potere trasmodi in vizi sintomatici dell’eccesso di potere: irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti. L’eventuale omessa predeterminazione dei criteri di valutazione è inosservanza meramente formale se i principi di competenza e trasparenza non risultano in concreto vulnerati. Il criterio del sorteggio per la nomina della commissione non è imposto da alcuna norma sovraordinata al regolamento di ateneo: le indicazioni ANAC e l’atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 lo qualificano come raccomandazione, con la conseguenza che l’obbligo di motivare la deroga grava sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e non sul regolamento universitario.
Il Fatto
L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha indetto una procedura di valutazione scientifico-didattica per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 13/D1 Statistica presso la Facoltà di Economia. All’esito della procedura, due candidati sono stati giudicati qualificati e il Consiglio di Facoltà ha proposto la chiamata di uno di essi, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Il candidato non prescelto ha proposto ricorso, dapprima in via straordinaria e poi, a seguito dell’opposizione dell’Ateneo, trasposto in sede giurisdizionale, contestando la legittimità degli atti della procedura e della conseguente chiamata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, con cui si lamentava la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. Dalla documentazione è emerso che la commissione, nella prima seduta, aveva richiamato i criteri previsti dall’art. 9 del regolamento di ateneo e aveva poi espresso giudizi analitici individuali, riferiti all’attività didattica, all’esperienza scientifica e istituzionale e alla produzione scientifica di ciascun candidato. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la contestazione relativa alla mancanza di criteri previamente stabiliti va esaminata in modo non formalistico: ove i principi di competenza e trasparenza non siano vulnerati, la mancata predeterminazione costituisce inosservanza meramente formale, inidonea a inficiare la procedura.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente sosteneva che la commissione avrebbe dovuto applicare i coefficienti correttivi previsti dal documento “Requisiti Statistica 2024-2028”, allegato al bando, in particolare quelli relativi al numero di coautori. Il Collegio ha chiarito la natura giuridica di tale documento: i parametri in esso contenuti non costituivano criteri per la valutazione comparativa, ma requisiti scientifici soglia, richiesti per l’accesso al ruolo e destinati a operare in una fase successiva alla selezione. La verifica del loro possesso era demandata alla Commissione Interna sui Requisiti, che l’aveva effettuata con esito positivo per entrambi i candidati qualificati.
Sul terzo motivo, concernente il metodo di formazione della commissione per mancato ricorso al sorteggio, il Tribunale ha osservato che né l’art. 18 della legge n. 240/2010 né alcuna altra norma impone tale criterio. Le indicazioni ANAC e l’atto di indirizzo MIUR del 2018 configurano il sorteggio come misura raccomandata, cui l’Ateneo può validamente derogare adottando misure alternative, come la nomina di membri esterni. Quanto all’obbligo di motivazione della deroga, esso opera esclusivamente in relazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e non rispetto al regolamento di ateneo, per il quale l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude qualsivoglia dovere di motivazione.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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