Abuso edilizio e demolizione: irrilevante la buona fede del proprietario (Cons. Stato n. 7150 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia sono subordinati al previo titolo abilitativo non solo gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche quelli che comportano trasformazione permanente del suolo, fra cui rientrano le nuove costruzioni, ivi compresi manufatti leggeri e prefabbricati destinati a deposito, magazzino e simili, non diretti a esigenze meramente temporanee. La demolizione dell’abuso va ingiunta all’attuale proprietario non a titolo di responsabilità effettiva, ma per il rapporto materiale con l’immobile abusivo, poiché l’abusività costituisce connotazione di natura reale che segue il bene nei successivi trasferimenti e prescinde dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore. La finalità dell’opera, anche di salvaguardia del territorio, non incide sul regime abilitativo. Il limite di ampliamento in zona di rispetto cimiteriale è insuperabile e non si somma ad altri incrementi previsti da disposizioni generali. In presenza di atto fondato su ragioni indipendenti, il rigetto delle censure contro una di esse rende carente di interesse l’esame delle altre.
Il Fatto
Il Comune ingiungeva la demolizione di una pluralità di opere realizzate su un terreno: una struttura adibita a canile e magazzino, un cordolo con gabbioni e recinzione, un tracciato pedonale di accesso all’alveo, ulteriori manufatti per ricovero attrezzi e locale tecnico, oltre all’ampliamento del fabbricato residenziale mediante una struttura adibita a cucina. Le contestazioni riguardavano l’assenza di autorizzazione idrogeologica, la violazione della fascia di rispetto fluviale e, in origine, del vincolo paesaggistico, poi espunto.
Il proprietario presentava istanza di accertamento di conformità per il solo ampliamento residenziale, respinta per contrasto con il vincolo cimiteriale e con quello fluviale. Il TAR Toscana, riuniti i giudizi, dichiarava improcedibile il ricorso quanto all’abuso oggetto di sanatoria e infondato il resto, riconoscendo la violazione del vincolo idrogeologico e della fascia fluviale; dichiarava inoltre il difetto di giurisdizione sul profilo fluviale, devoluto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e rigettava le censure sul vincolo cimiteriale. Proponeva appello il proprietario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, rileva che i profili del vincolo idrogeologico e della fascia fluviale non furono contestati nel ricorso avverso l’ordinanza di demolizione; la doglianza proposta solo nel giudizio sulla sanatoria sarebbe comunque riferibile al solo manufatto residenziale.
Sul secondo, la Sezione conferma la qualificazione delle opere come trasformazioni territoriali soggette a titolo edilizio, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui anche l’installazione di manufatti leggeri costituisce nuova costruzione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 447 del 2025). Quanto alla recinzione, l’esenzione dal titolo è ammessa solo per interventi di scarso impatto e dimensioni ridotte, evenienza esclusa per il cordolo di importanti dimensioni e rilevante impatto visivo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8178 del 2019).
Sulla contestata responsabilità del proprietario, la Corte richiama il principio per cui la misura ripristinatoria colpisce una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica e prescinde dal possesso e dalla coincidenza con l’autore dell’abuso (Cons. Stato, Sez. VII, n. 237 del 2023; A.P. n. 9/2017). Irrilevante è la finalità di salvaguardia del territorio.
Sul diniego di sanatoria, il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 indicava entrambe le ragioni ostative e le osservazioni furono valutate dal Nucleo di Valutazione; non è richiesta la puntuale confutazione analitica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10189 del 2022). Sull’ampliamento, l’art. 18 delle NTA impone in fascia cimiteriale un limite massimo una tantum del 10%, non sommabile con l’incremento per porticati: la sua violazione è sufficiente a confermare il diniego, rendendo irrilevante il profilo fluviale e il quinto motivo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2753 del 2025). Spese compensate per complessità.
Nota della Redazione
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