Opposizione di terzo dell’aggiudicatario provvisorio e sorte della gara annullata (Cons. Stato n. 7152 del 29.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggiudicatario provvisorio è legittimato a proporre l’opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza che annulla il bando di gara, poiché è titolare di una posizione giuridica autonoma pregiudicata dal venir meno della procedura e del suo utile collocamento in graduatoria. Tale legittimazione sussiste a prescindere dalla qualificazione dell’opponente come litisconsorte necessario pretermesso. La legittimità dell’atto amministrativo si valuta sulla base della disciplina e delle condizioni di fatto vigenti al momento della sua adozione, anche ai fini risarcitori. La clausola del bando che impone la pubblicazione degli atti su una piattaforma telematica esclude che la mera pubblicazione sul sito istituzionale integri un’ipotesi di pubblicità legale utile a far decorrere il termine per l’impugnazione. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la dichiarazione di interesse risarcitorio consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto anche quando è venuto meno l’interesse all’annullamento, senza che ciò integri ultrapetizione.

Il Fatto

La società concessionaria uscente, titolare di uno stabilimento balneare su area demaniale, impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione con cui il Municipio capitolino aveva indetto la procedura per l’affidamento di trentasette concessioni in scadenza. Il TAR accoglieva il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e l’illegittimità del bando per mancata adozione del Piano di utilizzazione degli arenili. Roma Capitale annullava poi in autotutela il bando.

La società aggiudicataria provvisoria del lotto relativo allo stabilimento suddetto proponeva opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a., assumendo la lesione della propria posizione. Il TAR accoglieva l’opposizione, rescindendo la sentenza favorevole alla concessionaria uscente e respingendo il ricorso di quest’ultima. Avverso tale decisione proponevano appello la concessionaria uscente e Roma Capitale.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di carenza di interesse della concessionaria appellante. La determina dirigenziale che autorizza i titolari di concessioni scadute a proseguire l’attività configura una proroga tecnica strumentale alla gara, e ciò basta a fondare l’interesse attuale e diretto alla riforma della sentenza che ha rescisso quella a lei favorevole.

Nel merito, la Corte afferma che l’aggiudicatario provvisorio subisce un pregiudizio diretto dalla sentenza che annulla il bando, perché vede compromesso l’interesse pretensivo alla conclusione della procedura con l’aggiudicazione definitiva. L’assetto di interessi delineato dalla sentenza opposta è incompatibile con tale posizione, a prescindere dalla qualifica di litisconsorte necessario pretermesso.

Il Collegio esclude che rilevino le questioni sulle proroghe legislative succedutesi, poiché la legittimità dell’atto va valutata con la disciplina vigente al momento della sua emanazione. La pendenza del giudizio sull’esclusione della opponente non giustifica la sospensione ex art. 79 c.p.a., trattandosi di segmento procedimentale autonomo e privo di nesso di pregiudizialità necessaria con l’opposizione.

Quanto alla tardività, la Corte ritiene il ricorso tempestivo: la delibera comunale non è stata notificata all’opponente, e la pubblicazione sul sito del Municipio non integra pubblicità legale, posto che il bando imponeva la pubblicazione sulla piattaforma telematica dedicata.

Sull’appello di Roma Capitale, la Corte richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 8/2022: la dichiarazione di interesse risarcitorio è sufficiente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità ex art. 34 c.p.a., senza necessità di formulare la domanda risarcitoria. Non vi è ultrapetizione, perché l’accertamento dell’illegittimità è naturaliter insito nella domanda di annullamento. Infine, la determina impugnata non costituisce legittima proroga tecnica ex art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, difettando bando pubblicato e gara in essere, ma una mera reiterazione in via di fatto di concessioni scadute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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