No a ordinanze sindacali di blocco del 5G per carenza dei presupposti (TAR Sicilia n. 2533 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 T.u.e.l. non possono essere utilizzate per sospendere sine die l’installazione degli impianti di telefonia mobile in tecnologia 5G. La materia dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001, con conseguente impossibilità di interventi extra ordinem da parte dell’ente locale. L’esercizio del potere sindacale atipico presuppone un pericolo attuale, grave ed eccezionale, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e richiede una delimitazione temporale dell’efficacia del provvedimento. L’applicazione anticipata del principio di precauzione a una situazione di mera incertezza scientifica non integra il presupposto del pericolo effettivo. Il difetto dei presupposti determina l’illegittimità dell’ordinanza e il suo annullamento.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza del Sindaco con cui, invocando la presunta pericolosità del 5G e il principio di precauzione, era stata disposta la sospensione delle attività di sperimentazione, installazione e attivazione degli impianti di telefonia mobile in tecnologia 5G, fino a una nuova classificazione della cancerogenesi da parte dello IARC, con divieto per gli uffici comunali di autorizzare e dare esecuzione ai relativi progetti.

Il ricorso articolava quattro motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 191 del TFUE, della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, sul difetto dei presupposti ex artt. 50 e 54 T.u.e.l., sull’incompetenza e sul difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune non si costituiva; si costituiva il Ministero dell’interno chiedendo la propria estromissione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione del Ministero dell’interno, riconoscendone il difetto di legittimazione passiva. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 4193 del 2020, n. 2221 del 2014, n. 4529 del 2010), l’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti ha natura meramente formale: il Sindaco, pur agendo come ufficiale di Governo, resta incardinato nell’ente locale, cui l’atto va imputato.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto assorbente e dirimente il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 50 T.u.e.l.. La materia non si presta a essere regolata tramite strumenti extra ordinem, come già statuito in fattispecie analoghe (TAR Campania n. 3324/2020, TAR Sicilia n. 1126/2020 e n. 1937/2020, TAR Catanzaro n. 1670/2020).

Il Collegio ha ribadito che le ordinanze contingibili e urgenti sono manifestazione di un potere residuale e atipico, il cui esercizio legittimo è condizionato da presupposti tassativi e di stretta interpretazione: un pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili (Cons. Stato n. 868 del 2010). La capacità di derogare a norme legislative è ammessa solo se temporalmente delimitata e nei limiti della concreta situazione di fatto; il pericolo deve essere attuale e il provvedimento adeguatamente motivato e istruito (Cons. Stato n. 533 del 2015, n. 3024 del 2013).

Il Collegio ha inoltre valorizzato il sopravvenuto art. 38, comma 6, d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, che recepisce la giurisprudenza consolidata e certifica l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001. La valutazione sui rischi è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A..

L’ordinanza impugnata è stata emanata in difetto di un accertato pericolo grave e attuale, sulla base di un’applicazione anticipata del principio di precauzione, senza i requisiti di imprevedibilità e urgenza e senza alcuna delimitazione temporale della sua efficacia. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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