Abuso edilizio permanente e ordine di demolizione verso il proprietario attuale (Cons. Stato n. 1674 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso edilizio integra un illecito di natura permanente: l’ordine che ne impone la rimozione non richiede una motivazione rafforzata in ordine alle ragioni di pubblico interesse, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione delle opere. Il provvedimento ha carattere reale e può, anzi deve, essere emanato anche nei confronti del titolare attuale del bene, ancorché non responsabile dell’illecito. Il carattere permanente comporta l’applicazione del regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione esercita il potere repressivo, non della disciplina in vigore al tempo dell’esecuzione. La qualificazione pertinenziale delle opere va esclusa quando il manufatto non presenti ridotte dimensioni in senso assoluto e incida in modo sensibile sul territorio.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito in area soggetta a vincolo idrogeologico impugnava dinanzi al TAR Liguria l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una canna fumaria in acciaio alta dieci metri e di un “gazebo” in muratura, realizzati in assenza di titolo, nonché il ripristino di difformità relative al locale caldaia, al box seminterrato e alla volumetria interrata di collegamento.
Il TAR respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Il proprietario proponeva appello, articolando sei motivi; il Comune non si costituiva in secondo grado, nonostante la regolare notificazione al procuratore costituito in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Sul primo gruppo di censure il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’abuso edilizio è illecito permanente: l’ordine di rimozione non esige motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse e può essere indirizzato al titolare attuale del bene, trattandosi di provvedimento di carattere reale (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9, e 11 ottobre 2023, n. 16). Il carattere permanente impone di applicare il regime sanzionatorio vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3026). Ne deriva l’infondatezza del primo, secondo e terzo motivo.
Quanto al vincolo idrogeologico, il Comune ne ha dimostrato l’esistenza mediante mappe prodotte in primo grado e non specificamente contestate. La presenza di difformità giustifica l’ordine di ripristino dei volumi abusivi e delle opere eseguite senza titolo: ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 3, della l.r. Liguria n. 16/2008, gli interventi soggetti a SCIA realizzati in assenza di segnalazione su immobili comunque vincolati possono essere legittimamente demoliti.
Sul quinto motivo, la Corte esclude la natura pertinenziale della canna fumaria e del “gazebo”. L’installazione di una canna fumaria rientra nella ristrutturazione edilizia quando non si presenti di piccole dimensioni e sia di palese evidenza rispetto alla sagoma dell’immobile (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 920): nel caso concreto, un manufatto alto dieci metri non può considerarsi di piccole dimensioni.
Sotto il secondo profilo, l’art. 17 della l.r. Liguria n. 16/2008 richiede, tra i requisiti delle pertinenze, la ridotta dimensione in senso assoluto e relativo. La tettoia ottagonale in muratura, alta al colmo 3,80 metri e collegata al fabbricato, incide invece in maniera sensibile sul territorio: una struttura in muratura sormontata da tettoia non è un gazebo o pergolato, manufatti leggeri e amovibili (Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5541).
Infine, il Collegio ritiene che tanto il provvedimento quanto la sentenza indichino in modo sufficientemente chiaro gli abusi e le norme violate, con conseguente infondatezza del quarto, quinto e sesto motivo. L’appello è respinto; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune, restando a carico dell’appellante solo quelle di propria difesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.