L’archiviazione dell’abuso edilizio è illegittima se non precede il preavviso di rigetto (Cons. Stato n. 1673 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che archivia il procedimento di verifica della conformità edilizia è illegittimo quando viene adottato senza il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto tale garanzia procedimentale consente al privato di sottoporre all’amministrazione elementi nuovi, idonei a condurre a un esito diverso del procedimento, come la denunciata occupazione di un suolo demaniale. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi direttamente su una questione che l’amministrazione non ha ancora valutato, rientrando essa nell’alveo dei poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. In tal caso l’annullamento del provvedimento comporta l’obbligo per il Comune di assegnare un termine al privato per la presentazione di elementi potenzialmente idonei a mutare l’esito, per poi pronunciarsi su di essi. La genericità dell’istanza di accertamento resta irrilevante quando l’amministrazione abbia comunque avviato il procedimento e lo abbia concluso con un provvedimento espresso.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto al Comune di Vernazza di verificare l’esistenza di abusi edilizi in un fabbricato contiguo a quello di sua proprietà, allegando mappe catastali, fotografie e documentazione sulla proprietà. Non avendo ottenuto riscontro, aveva proposto ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione; nelle more il Comune aveva archiviato il procedimento, rilevando che l’immobile risaliva agli anni ’50 e che eventuali abusi erano solo ipotizzati e comunque non sanzionabili per il tempo trascorso.
Il TAR Liguria aveva respinto l’impugnazione del provvedimento di archiviazione, giudicando l’istanza del 2016 del tutto generica e la motivazione comunale congrua. L’interessato ha proposto appello, censurando la valutazione di genericità dell’esposto, il difetto d’istruttoria, l’omessa pronuncia sull’occupazione di suolo demaniale e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto superflua la questione della genericità dell’istanza. Non è in discussione l’esistenza dell’obbligo del Comune di pronunciarsi, questione che si sarebbe posta nel giudizio contro il silenzio-inadempimento. L’amministrazione ha invece avviato il procedimento di accertamento e lo ha concluso con un provvedimento espresso, i cui vizi costituiscono la materia del contendere.
Nel merito, il difetto d’istruttoria non sussiste. Il Comune ha verificato direttamente lo stato dell’immobile mediante sopralluogo, documentato nella nota prot. 2425 del 16 maggio 2017, e ha datato la costruzione agli anni ’50 del secolo scorso. In assenza di contestazioni specifiche su difformità o modifiche del fabbricato originario, tale accertamento giustifica la conclusione di assenza di abusi. Infondati risultano quindi il primo e il terzo motivo.
È invece fondata la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’invio del preavviso di archiviazione avrebbe consentito al privato di addurre, quale nuovo elemento, la denunciata occupazione di suolo demaniale. Su questa questione il giudice non può pronunciarsi direttamente, perché il Comune non l’ha ancora valutata: essa rientra nei poteri non ancora esercitati, con il correlato divieto, sancito dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., di sostituirsi all’amministrazione quando questa conservi margini di discrezionalità o debba compiere adempimenti istruttori.
Ne consegue l’infondatezza del secondo motivo e l’accoglimento della quarta censura. Il provvedimento impugnato va annullato e il Comune dovrà concedere all’appellante un termine per presentare gli elementi potenzialmente idonei a condurre a un esito diverso del procedimento, con particolare riferimento all’occupazione di suolo demaniale, e poi pronunciarsi su di essi. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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