Il vicino deve attivarsi subito quando l’abuso edilizio è evidente (TAR Sardegna n. 178 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, la disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi non modifica l’onere di tempestiva impugnazione del titolo edilizio. Il dies a quo del termine decadenziale decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, intesa come percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività, e non dalla risposta alla richiesta di accesso. Il terzo non è libero di decidere se e quando accedere agli atti, perché altrimenti il termine decadenziale ex art. 41, comma 2, c.p.a. resterebbe nella sua disponibilità. Quando l’attività edilizia in corso appare immediatamente illegittima, il vicino ha l’obbligo di attivarsi prontamente, e il tardivo esercizio del diritto di accesso è inidoneo a procrastinare l’inizio del termine di ricorso. Se si contesti il quomodo dell’intervento, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo che renda palese dimensione, consistenza e finalità del manufatto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno confinante, impugnano il permesso di costruire rilasciato dal Comune per l’accertamento di conformità di opere realizzate in difformità dalla licenza di costruzione e per il contestuale frazionamento dell’unità immobiliare. Deducono la violazione delle distanze legali e della disciplina edilizia, con due motivi di ricorso.
Nel giugno 2020 i ricorrenti constatano che sul fondo confinante erano in corso lavori di ampliamento del preesistente fabbricato, con edificazione di un manufatto qualificato come veranda, documentato fotograficamente. Solo il 10 dicembre 2020 presentano istanza di accesso agli atti, ove danno atto che i lavori sono stati effettuati, e nel maggio 2021 notificano il ricorso. L’Amministrazione e il controinteressato si costituiscono; il controinteressato eccepisce la carenza di interesse per insufficienza della mera vicinitas.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene preliminare la questione della tempestività del ricorso, sollevata in udienza con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., rispetto alla stessa ammissibilità dell’azione. Il dato fattuale è decisivo: già nel giugno 2020 i lavori erano terminati o avevano comunque raggiunto uno sviluppo tale da far ritenere lesi i diritti dei ricorrenti, che fotografavano il manufatto e lo qualificavano come veranda.
Da quella percezione al ricorso trascorrono circa undici mesi: sei per la richiesta di accesso del 10 dicembre 2020 e altri cinque per la notifica. Il Tribunale esclude che la richiesta di accesso possa spostare il dies a quo. La piena conoscenza rilevante non richiede la cognizione integrale dell’atto, ma la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività, così da rendere attuale l’interesse ad agire, secondo l’orientamento richiamato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 9 marzo 2020, n. 1069).
Il terzo non può decidere se e quando accedere agli atti, perché in tal modo determinerebbe anche il termine per ricorrere, con vanificazione della natura decadenziale del termine ex art. 41, comma 2, c.p.a., di cui il giudice amministrativo deve tenere conto (Consiglio di Stato, sez. II, 11 novembre 2019, n. 7692). Quando l’attività edilizia in atto appare immediatamente illegittima, il vicino ha l’obbligo di attivarsi prontamente con l’accesso: il suo esercizio tardivo lede la stabilità dei rapporti giuridici e l’affidamento del titolare dell’autorizzazione (C.G.A.R.S., 17 marzo 2020, n. 175; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034; Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5864).
Il Collegio applica poi la distinzione consolidata tra contestazione dell’an e del quomodo dell’edificazione: nel secondo caso il termine decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo che renda palese la consistenza del manufatto (Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2017, n. 998; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2023, n. 4205). Tale grado di sviluppo era noto ai ricorrenti da quasi un anno alla notifica del ricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese stante la definizione in rito.
Nota della Redazione
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