Limite Escherichia coli negli scarichi secondo allegato 5 testo unico ambientale (TAR Sardegna n. 184 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite allo scarico del parametro Escherichia coli fissato in 5000 UFC/100 ml dall’autorizzazione provinciale costituisce corretta espressione del potere attribuito alla pubblica amministrazione quando riproduce la prescrizione contenuta nell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006. L’indicazione dell’allegato non integra un limite ulteriore rispetto alla disciplina statale, ma ne recepisce il contenuto. L’autorità competente non eccede i confini del proprio potere autorizzatorio ove il valore prescritto coincida con quello suggerito per i punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Il parametro dimensionale del bacino di utenza non esclude l’applicazione della prescrizione. Le censure di violazione e falsa applicazione della normativa statale e regionale risultano infondate.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il depuratore a servizio di una frazione comunale e ha ottenuto dalla Provincia la autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane. Con il ricorso ha impugnato la determinazione dirigenziale nella parte in cui prescrive, per il parametro Escherichia coli, un limite pari a 5000 UFC/100 ml.

La doglianza muove da un duplice ordine di rilievi. Il depuratore serve un abitato inferiore a 2000 persone, sicché quel limite sarebbe stato concepito per bacini di utenza più estesi. In ogni caso, la Provincia non avrebbe potestà di fissare limiti ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla disciplina statale e regionale. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e ha adempiuto all’ordine istruttorio disposto in via presidenziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla lettura dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006, che al punto 3 detta le indicazioni generali per i punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. La disposizione raccomanda all’autorità che determina l’autorizzazione di fissare il limite opportuno per il parametro Escherichia coli, consigliando un valore non superiore a 5000 UFC/100 ml.

Su questa base il Collegio ritiene la determinazione immune da censure. Il valore prescritto al punto 3, lett. d), coincide esattamente con quello suggerito dalla disciplina statale per i punti di scarico degli impianti delle acque reflue urbane ed è stato interamente incorporato nell’atto autorizzatorio. Ne deriva che la prescrizione costituisce corretta espressione del potere attribuito dalla legge all’amministrazione resistente.

Il primo motivo è quindi infondato. La correttezza dell’individuazione del limite trova fondamento nella previsione del legislatore, trasferita nell’allegato 5 e replicata nell’autorizzazione oggetto di gravame. La censura relativa alla dimensione del bacino di utenza non incide sulla legittimità dell’atto, poiché il limite applicato non si discosta dalla disciplina di riferimento.

Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale esclude che il limite individuato presenti alcuna singolarità rispetto alla normativa contenuta nel d.lgs. n. 152/2006: non si configura, dunque, alcun esercizio di potestà autonoma da parte della Provincia. Il ricorso è respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’amministrazione resistente come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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