Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (Cons. Stato n. 6097 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, di natura soggettiva, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e deve persistere sino alla decisione. La sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo. Quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice pronuncia sentenza di rito che accerta la mancanza di interesse, dichiarando improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Il Fatto
Un privato ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire per un intervento di sostituzione edilizia con ampliamento, ai sensi della legge regionale Toscana n. 24 del 2009, integrata con le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Decorso il termine procedimentale, ha chiesto il rilascio dell’attestazione di formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune ha dapprima negato l’applicabilità dell’istituto in presenza di vincoli, poi ha respinto l’istanza con provvedimento espresso, quindi ha annullato in autotutela il diniego rilasciando l’attestazione, ma ha contestualmente avviato il procedimento di decadenza del titolo per mancato avvio dei lavori, dichiarata con provvedimento successivo.
Il TAR Toscana, con sentenza, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo i secondi motivi aggiunti e annullando la decadenza. Il Comune ha proposto appello; il privato si è costituito chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione in via preliminare, rilevando che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio muove dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che riconduce espressamente l’improcedibilità alla sopravvenienza, nel corso del giudizio, del difetto di interesse delle parti alla decisione.
La carenza di interesse a ricorrere è qualificata come condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio in qualunque stato del processo, che deve persistere dal momento introduttivo sino alla decisione. Il riferimento è al consolidato indirizzo richiamato dalla stessa Sezione (Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
Il passaggio centrale attiene alla natura del processo amministrativo, espressamente qualificato come soggettivo. Da tale premessa discende che, se la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice deve emanare una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto. Sul punto la Corte richiama Cons. Stato Sez. VI, n. 4204/2019 e Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402.
L’appello è dunque dichiarato improcedibile. La particolarità della questione, che intreccia la vicenda edilizia e la sopravvenuta definizione del contenzioso, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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