Le prove del giudizio penale non superano l’accatastamento sull’abuso edilizio (Cons. Stato n. 8316 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo sull’ordine di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate, la risalenza dell’intervento si accerta sulla base dell’accatastamento prodotto dallo stesso interessato all’Amministrazione, le cui risultanze non sono contraddette dalle testimonianze raccolte in un giudizio penale conclusosi con estinzione dei reati per prescrizione. Il provvedimento di demolizione, avendo natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né impone all’Amministrazione di dare conto delle osservazioni endoprocedimentali, non essendo configurabile alcuna valutazione di interesse pubblico alla conservazione del bene. L’eventuale vizio procedimentale non incide sulla legittimità dell’atto finale quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto di demolire gli ampliamenti realizzati al piano terra e al primo piano di un fabbricato e di ripristinare lo stato dei luoghi. Con motivi aggiunti ha contestato anche il diniego della sanatoria chiesta nel 2017.

I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso, rilevando la natura vincolata degli atti impugnati, la maggiore volumetria realizzata rispetto al titolo e la non conformità delle opere al piano di fabbricazione vigente al momento dell’accatastamento. Il privato ha appellato la decisione, dolendosi in particolare del mancato esame delle prove testimoniali del giudizio penale, dal quale le opere sarebbero emerse come eseguite solo nel 2009.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, affrontando anzitutto il primo motivo, incentrato sul rapporto tra prova catastale e acquisizioni del processo penale. L’appellante sosteneva che l’accatastamento avesse mero valore fiscale e non probatorio, e che le testimonianze raccolte in sede penale collocassero la realizzazione delle opere in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico.

Il Collegio ha ricostruito il dato testuale dell’ordinanza impugnata, là dove si afferma che i risultati catastali comprovano che gli ampliamenti risultano già censiti nel marzo 2004, quando ancora vigeva il Piano di fabbricazione, essendo il nuovo PRG entrato in vigore solo nel dicembre 2007. La risalenza dell’intervento si fonda quindi sull’accatastamento che l’appellante stesso aveva prodotto all’Amministrazione.

Da qui la conclusione centrale: le risultanze di quell’accertamento non possono essere contraddette da una documentazione prodotta in un giudizio penale estinto per prescrizione. Le dichiarazioni testimoniali, osserva la Corte, non sono in grado di smentire quanto il privato aveva a suo tempo attestato circa la datazione dell’intervento. La pronuncia di estinzione del reato non ha quindi efficacia vincolante nel processo amministrativo, ma soprattutto non vale a ribaltare una dichiarazione proveniente dallo stesso interessato.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato esclude che il difetto motivazionale sulla mancata valorizzazione delle osservazioni endoprocedimentali possa riflettersi su un atto del tutto vincolato. L’Ufficio, peraltro, aveva citato gli estremi della nota depositata dall’interessato, dimostrando di averne preso contezza. Richiamando il proprio indirizzo (Cons. Stato n. 3115 del 2019 e n. 2287 del 2025), il Collegio ribadisce che l’omessa comunicazione di avvio non inficia il provvedimento finale quando l’Amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il privato avrebbe dovuto provare che, se informato, avrebbe fornito elementi tali da orientare diversamente la scelta, onere processuale al quale l’appellante non ha ottemperato. Il provvedimento di demolizione, in ragione della sua natura vincolata, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio, non essendo prevista alcuna valutazione di interesse pubblico alla conservazione del bene (Cons. Stato n. 1281 del 2019, n. 5317 del 2019 e n. 4704 del 2020).

L’appello è stato così respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *