Ordine di demolizione tardivo atto dovuto senza bilanciamento dell’affidamento (Cons. Stato n. 8315 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui viene ingiunta, anche tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo è atto di natura vincolata, rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto, e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e quando il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore.

Il Fatto

Il Comune di Napoli ha ingiunto la demolizione di un manufatto in muratura di 30 mq, realizzato senza titolo in ampliamento di altra struttura di analoghe dimensioni. Con successiva ordinanza ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino, disposto l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime al patrimonio dell’Ente e applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Gli interessati hanno impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania, che con sentenza n. 3688/2022 ha respinto ricorso e motivi aggiunti, condannandoli alle spese. Hanno quindi proposto appello, deducendo un unico motivo di error in iudicando e difetto di motivazione. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti e chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

L’appello sostiene che, essendo l’immobile inserito in un territorio completamente urbanizzato e decorso un lungo lasso di tempo dall’abuso, il Comune avrebbe dovuto dare conto di un interesse pubblico alla demolizione ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, bilanciandolo con l’affidamento consolidatosi in capo ai privati. Si lamenta inoltre l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Collegio richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui il provvedimento di demolizione di immobile abusivo mai assistito da titolo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Il principio non ammette deroghe neppure se l’ingiunzione interviene a distanza di tempo, se il titolare attuale non è responsabile dell’abuso o se il trasferimento non denota intenti elusivi dell’onere di ripristino.

Quanto alla partecipazione procedimentale, la Corte ribadisce che l’ordine di demolizione è atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, come affermato tra le tante da Cons. Stato, sez. II, 16 aprile 2025, n. 3265.

Alla luce di tali principi, qualificati come ormai consolidati e comunque ribaditi dal Collegio, le censure non meritano accoglimento. L’infondatezza del gravame esime da una pronuncia sull’eccezione preliminare sollevata dal Comune. Gli appellanti sono condannati in solido alle spese di lite del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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