La misura di richiamo del prodotto pirotecnico è atto dovuto di esecuzione della clausola di salvaguardia europea (TAR Abruzzo n. 198 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato ordina il richiamo, il ritiro e la distruzione di un articolo pirotecnico, a seguito di una misura di salvaguardia adottata da altro Stato membro ai sensi dell’art. 40 della direttiva 2013/29/UE, costituisce atto dovuto di esecuzione di una decisione consolidatasi in ambito unionale, una volta decorso il periodo di sospensione senza obiezioni. Detto atto non richiede un’autonoma istruttoria sulla pericolosità del prodotto né una nuova comunicazione di avvio del procedimento, atteso che il contraddittorio si è già svolto dinanzi all’autorità procedente. La qualifica di fabbricante in senso sostanziale, ai sensi degli artt. 2 e 29 del d.lgs. n. 123/2015, legittima l’adozione della misura nei confronti della società distributrice che immette il prodotto sul mercato con il proprio marchio. La successiva revisione dei certificati di conformità non incide sulla legittimità del provvedimento, che riguarda i soli lotti risultati non conformi.
Il Fatto
La società ricorrente, distributrice del prodotto pirotecnico “Cobra P1”, impugnava l’ordinanza con cui il Prefetto di Teramo ne aveva disposto l’immediato richiamo, ritiro e distruzione, nonché gli atti connessi, tra cui il provvedimento dell’Autorità belga che aveva attivato la clausola di salvaguardia a seguito di una segnalazione nel sistema RAPEX. L’ordinanza era stata adottata in recepimento delle conclusioni dell’Autorità belga, che aveva rilevato la non conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza.
La società deduceva l’errata individuazione del destinatario, essendo il fabbricante la ditta individuale omonima; il difetto di istruttoria per non aver considerato la successiva conferma della conformità del prodotto da parte degli organismi notificati; la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la notifica alla società ricorrente. Quest’ultima, immettendo il prodotto sul mercato con il marchio “Di Blasio Elio Fireworks”, riveste la qualifica di fabbricante in senso sostanziale ai sensi degli artt. 2 e 29 del d.lgs. n. 123/2015, che recepisce la direttiva 2013/29/UE. La distinzione formale tra la società e la ditta individuale, pur esistente, non esclude la legittimità del provvedimento, atteso che la società costituisce articolazione dell’unitario operatore economico che ha messo a disposizione il prodotto sul mercato.
Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio ha evidenziato che l’ordinanza prefettizia non è un atto autonomo di accertamento della pericolosità del prodotto, bensì un atto dovuto di esecuzione di una decisione già consolidatasi. La clausola di salvaguardia, attivata dall’Autorità belga nel 2020 e conclusasi senza obiezioni da parte degli Stati membri o della Commissione, ha reso le misure di richiamo definitive ed immediatamente esecutive in ambito unionale, imponendo alle autorità degli altri Stati membri di adottare gli atti necessari per la loro esecuzione ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 123/2015.
Il Tribunale ha inoltre precisato che le successive vicende relative al ripristino del Modulo D da parte dell’organismo notificato non incidono sulla legittimità del provvedimento, che aveva ad oggetto esclusivamente i lotti di prodotto già fabbricati e risultati non conformi, e non la capacità produttiva futura dell’azienda.
Infine, in relazione alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il contraddittorio si era già svolto dinanzi all’autorità belga, in conformità con l’art. 19, comma 3, del regolamento (CE) n. 765/2008. La Prefettura, nell’esecuzione di un provvedimento definitivo, non era tenuta a reiterare la comunicazione, anche in ragione dell’urgenza connessa alla tutela della pubblica incolumità.
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Nota della Redazione
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