Annullamento ex lege dei carichi sotto i 5.000 euro e termine decennale per la riscossione IRPEF (Cass. civ. Sez. 5 n. 3562 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riscossione dei crediti erariali per IRPEF, in mancanza di espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., non essendo configurabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., trattandosi di obbligazioni non periodiche e dovendosi valutare i presupposti impositivi per ciascun anno d’imposta. L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, come esteso dall’art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022, opera ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina la cessazione della materia del contendere, ancorché non sia stato adottato il provvedimento di sgravio, che ha natura meramente dichiarativa.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata nel 2014 per un importo complessivo di circa 288.000 euro, relativa a svariate cartelle di pagamento per tributi erariali e locali. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti taluni crediti; la Commissione tributaria regionale, invece, riformava la decisione, ritenendo correttamente notificate alcune cartelle e non decorso il termine di prescrizione.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione il contribuente, deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione dei termini di decadenza e prescrizione, mentre l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente aveva invocato l’annullamento ex lege dei crediti di importo inferiore a 5.000 euro ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che l’annullamento automatico opera ipso iure in presenza dei presupposti di legge, senza che rilevi la mancata adozione dello sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo. Ha, quindi, dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per le cartelle di importo pari o inferiore a 5.000 euro.
Quanto ai motivi di ricorso relativi alla cartella per IRPEF, la Corte ha ritenuto le censure inammissibili e infondate. In primo luogo, il ricorrente non aveva indicato specificamente a quali cartelle si riferissero le critiche sulla notifica, rendendo le doglianze generiche. Nel merito, la Corte ha ribadito il principio per cui il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, non già a quello quinquennale, non costituendo prestazione periodica in quanto l’obbligazione tributaria sorge anno per anno da autonoma valutazione dei presupposti impositivi.
Con riferimento alle doglianze sulla notifica, la Corte ha escluso che sia necessaria, oltre alla raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, una successiva raccomandata informativa, non applicandosi alla notifica postale diretta la disciplina più rigorosa della legge n. 890/1982. Ha inoltre precisato che la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario comporta comunque il perfezionamento della notifica, essendo onere del contribuente provare con la querela di falso l’estraneità del sottoscrittore alla propria sfera personale.
Quanto alla cartella per TARSU e all’asserita decadenza per la formazione del ruolo, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per violazione del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente dimostrato di aver proposto tale eccezione nei gradi di merito. L’ultimo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato ritenuto inammissibile in quanto il vizio denunciato si risolveva nella mera prospettazione di una carenza motivazionale, non inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.