Esenzione accise sulle provviste di bordo revocata se la partenza non avviene entro otto ore (Cass. civ. Sez. 5 n. 11587 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione dalle accise per le provviste di bordo imbarcate su unità da diporto destinate all’esportazione definitiva, la decadenza dal beneficio consegue automaticamente al mancato verificarsi delle condizioni previste dall’art. 254, secondo comma, TULD, tra cui la partenza dell’unità dal porto dello Stato entro le otto ore successive all’imbarco. La norma non concede al contribuente la possibilità di giustificare l’inadempimento di tali condizioni, né di usufruire di proroghe, a maggior ragione quando l’evento che ha impedito la partenza non sia stato comunicato tempestivamente all’Amministrazione finanziaria. La causa di forza maggiore, ove dimostrata, può al più rilevare ai fini dell’esclusione delle sanzioni amministrative, non già per evitare la revoca dell’esenzione.
Il Fatto
Il comandante e proprietario di una nave da diporto aveva impugnato l’avviso di pagamento e il connesso provvedimento di irrogazione di sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la violazione delle norme relative all’esenzione dai diritti doganali delle provviste di bordo, in relazione alle accise sul gasolio imbarcato nel porto di Vibo Valentia Marina il 28 giugno 2019, in vista della partenza verso un porto albanese.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo documentata la causa di forza maggiore che aveva impedito la ripartenza nelle otto ore successive al rifornimento e la mancanza di prova di una destinazione del carburante diversa dall’esportazione definitiva. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 254, terzo comma, TULD e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., oltre che dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, rilevando che l’art. 254, secondo comma, TULD subordina l’esenzione dalle accise per il carburante imbarcato su unità da diporto al ricorrere di specifiche condizioni: la partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione a un porto estero, la partenza entro le otto ore successive all’imbarco e l’annotazione sul giornale delle partenze e arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale.
Nel caso di specie era pacifico che la nave non aveva lasciato il porto entro il termine prescritto, essendo ripartita solo dopo diversi giorni a causa di un guasto al motore, senza che il contribuente avesse comunicato immediatamente l’evento all’Ufficio doganale competente. La Corte ha precisato che la disposizione citata prevede che, qualora le condizioni non si verifichino, “i benefici già accordati si intendono revocati”, senza concedere al contribuente la possibilità di giustificare il mancato adempimento.
Ne consegue che la decadenza dall’esenzione opera automaticamente allo scadere del termine concesso per lasciare il porto dello Stato, senza possibilità di proroghe e senza che possa assumere rilievo la causa di forza maggiore, a maggior ragione quando il ritardo non sia stato neppure comunicato all’Amministrazione finanziaria. Tale circostanza può eventualmente rilevare solo ai fini dell’esclusione delle sanzioni amministrative, non già per evitare la revoca del beneficio e il conseguente obbligo di pagamento dell’accisa.
Il terzo motivo di ricorso, concernente la prova dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento delle altre censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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