Ristretta base societaria prova contraria socio su mancata distribuzione utili (Cass. civ. Sez. V n. 16041 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di capitale imputati al socio di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, fondata sull’accertamento induttivo a carico della società e sulla compagine sociale ristretta, può essere superata dal socio mediante prova contraria che si articola su due versanti: la dimostrazione della propria estraneità alla gestione societaria, ovvero la dimostrazione della mancata percezione dei redditi. La presunzione di distribuzione grava sul socio, che deve specificamente allegare il relativo thema di prova e offrirne puntuale dimostrazione. Non è sufficiente la mera produzione di documentazione contabile o di estratti conto, ove non correlata a una specifica contestazione e non idonea a dimostrare la destinazione non personale degli utili. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è integrabile con la deduzione di meri argomenti difensivi o del mancato apprezzamento di risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il contribuente, socio e amministratore unico di una società a responsabilità limitata, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli imputava, ai sensi dell’art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, il reddito di capitale corrispondente alla quota degli utili extracontabili accertati induttivamente in capo alla società, a norma dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, per l’anno di imposta 2015. Il reddito di capitale concorreva alla formazione del reddito complessivo, rettificato ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che confermava la legittimità dell’accertamento e riteneva non dimostrata l’estraneità alla gestione societaria. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi articolati sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e li dichiara inammissibili. Rileva anzitutto che i motivi incorrono nel divieto derivante dalla doppia conforme di merito ex art. 348-ter cod. proc. civ., non essendo stata riprodotta per intero la motivazione della sentenza di primo grado né offerta evidenza di una diversa ratio decidendi.

Il ricorrente non rappresenta alcun fatto storico di cui la CTR avrebbe omesso l’esame, dolendosi piuttosto della mancata condivisione di argomentazioni difensive e della documentazione prodotta. La Corte ribadisce che, per costante giurisprudenza, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. La CTR, affermando che il contribuente avrebbe dovuto produrre documentazione idonea a giustificare i componenti negativi, ha dato conto di aver esaminato sia la questione sia la documentazione difensiva.

I motivi violano inoltre i canoni di autosufficienza e di precisione: non riproducono né contestualizzano la documentazione versata in atti e non dimostrano la decisività della stessa, idonea a provare la mancata sottrazione a tassazione di materia imponibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile e comunque manifestamente infondato. Una volta richiamata la presunzione di distribuzione degli utili in forza della pacifica ristretta base sociale, costituisce onere del socio che assume di non aver partecipato al riparto specificamente allegare il relativo thema di prova e offrirne puntuale dimostrazione. Nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. è quindi imputabile alla CTR.

Il terzo motivo, relativo alla prova della mancata distribuzione degli utili, è parimenti inammissibile: la documentazione prodotta avrebbe dovuto riguardare la destinazione non personale degli utili, non rilevando che essi non siano transitati sul conto personale del socio. Il ricorso è integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *