Accertamento della causa di servizio spetta alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 448 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento stesso, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. La giurisdizione pensionistica della Corte è di merito: per l’accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario. Il fatto che l’interessato sia ancora in servizio non rende inammissibile la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, avendo la stessa natura di accertamento ed essendo finalizzata alla pensione privilegiata. Ove il parere medico-legale acquisito in via istruttoria sia motivato, analitico e logicamente rigoroso, il giudice vi si conforma e rigetta la pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato i decreti del Ministero dell’Interno che avevano respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di diverse infermità, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato. Nel ricorso ha ricostruito la propria carriera dal 1996, tra servizi di vigilanza fissa e automontata, giubbotto antiproiettile, mitra e turni continuativi, sostenendo che le patologie lamentate si erano verificate in costanza e per causa di servizio, quantomeno sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante.

Il Ministero si è costituito eccependo in via principale l’inammissibilità del gravame ex art. 153 lett. b) del C.G.C., per l’assenza di un provvedimento denegatorio e di un’istanza amministrativa, essendo il ricorrente ancora in servizio, e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Nel merito ha chiesto il rigetto, richiamando il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 5467/2009, il giudice ribadisce che alla Corte dei conti è devoluta anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, in ragione del carattere esclusivo di tale giurisdizione. La Corte qualifica inoltre la propria giurisdizione in materia di pensioni come giurisdizione di merito, con poteri istruttori pari a quelli del giudice ordinario, richiamando Cass. n. 12903/2021.

Parimenti negativo è l’apprezzamento dell’eccezione di inammissibilità ex art. 153 lett. b) del C.G.C.. Oggetto della domanda è il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, e lo stato di servizio dell’interessato non è ostativo, attesa la natura di accertamento della domanda, finalizzata alla pensione privilegiata.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte valorizza il parere dell’Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute, integrato da uno specialista ortopedico, che ha analiticamente esaminato le vicende sanitarie dell’interessato e ha escluso la dipendenza delle infermità ortopediche, riconducendole a fenomeni dismetabolici e a un processo morboso idiopatico-genetico, non correlato a eventi traumatici o da carico documentati nello stato di servizio.

Quanto alle infermità internistiche, il consulente ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’ernia iatale, della gastrite cronica e dell’ulcera duodenale, riconducendone l’eziopatogenesi a fattori endogeno-costituzionali, quali reflusso esofago-gastrico, aumentata secrezione acida e alterazioni della barriera mucosa. È invece riconosciuta dipendente da causa di servizio la pregressa distrazione dei muscoli lunghi del collo, correlata a un trauma lavorativo, non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare ex d.P.R. n. 834/1981.

Il parere del consulente è ritenuto esaustivo e condiviso per rigore logico-scientifico. Da ciò discende la priva di fondamento della pretesa pensionistica e l’immunità da censure del decreto impugnato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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