Indebita percezione del reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 76 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni non veritiere rese nella dichiarazione sostitutiva unica, che alterino la valutazione dell’ente erogatore sulla spettanza o sulla quantificazione del reddito di cittadinanza, integrano fatto illecito fonte di responsabilità amministrativa e radicano la giurisdizione della Corte dei conti. Il beneficio non è un semplice sussidio, ma un patto tra amministrazione e percipiente, finalizzato all’inserimento lavorativo e sociale, connotato da condizionalità. La non corrispondenza al vero dei dati dichiarati comporta decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse realizza un danno all’ente pubblico, anche sotto il profilo della sottrazione delle risorse ad altri potenziali beneficiari. L’elemento soggettivo della colpa grave è desumibile dalla macroscopica difformità tra la condotta tenuta e quella richiesta.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, il beneficiario del reddito di cittadinanza, contestandogli l’indebita percezione di complessivi euro 1.986,06, erogati dall’INPS tra aprile e ottobre 2022. La contestazione riguardava dichiarazioni non veritiere rese nella DSU del 9 marzo 2022, relative a un contratto di locazione già cessato e all’omessa indicazione di quote di partecipazione in società di capitali.
Il convenuto, dopo l’invito a dedurre notificatogli nel novembre 2023, non svolgeva attività difensiva né si costituiva in giudizio, pur regolarmente citato. Non dava neppure adesione al decreto emesso ex art. 131 c.g.c. La causa passava quindi in decisione all’udienza del 18 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, regolarmente citato. Afferma poi la sussistenza della propria giurisdizione, rilevabile anche d’ufficio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni di appello contabili.
Nel merito, i giudici osservano che le dichiarazioni non veritiere alterano la valutazione dell’ente erogatore sulla quantificazione e, soprattutto, sulla spettanza del sussidio. L’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4/2019 fissa parametri soggettivi e oggettivi, tra cui il valore del patrimonio mobiliare non superiore a euro 6.000, elevabile in relazione alla composizione del nucleo familiare. Le partecipazioni societarie possedute alla data di compilazione della DSU dovevano pertanto essere dichiarate, incidendo sulla quantificazione del reddito di cittadinanza e sul diritto stesso a percepirlo.
Analoga conclusione vale per le dichiarazioni sul contratto di locazione. L’art. 3, comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 4/2019 prevede una componente ad integrazione del reddito familiare e una ulteriore componente per i nuclei in abitazione in locazione. La cessazione del rapporto prima della presentazione della DSU non consentiva di fruire della parte di beneficio spettante a tale titolo.
Il riconoscimento del beneficio è inoltre condizionato all’adempimento degli obblighi di inserimento lavorativo. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 19/2022, secondo cui il reddito di cittadinanza si caratterizza per la spiccata finalizzazione all’inserimento lavorativo e per un più stringente meccanismo di condizionalità, e la Corte costituzionale n. 126/2021 sul possesso cumulativo dei requisiti. Il beneficio costituisce dunque un vero patto tra amministrazione e percipiente.
Le dichiarazioni non veritiere comportano l’immediata decadenza e l’obbligo di restituzione, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019. Lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse realizza un danno erariale, come affermato dalle Sezioni Unite civili n. 13245/2020 e n. 24899/2020. Quanto all’elemento soggettivo, le macroscopiche omissioni ed inesattezze rendono evidente la consapevolezza del convenuto di alterare i dati della DSU. La Corte accoglie quindi la domanda e condanna al pagamento della somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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