Accertamento di conformità escluso per carenza di titolo edilizio (TAR Campania n. 467 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’abuso sia configurabile come intervento realizzato in parziale difformità o in variante essenziale rispetto a un permesso di costruire già rilasciato. La norma non è applicabile agli interventi eseguiti ex novo in carenza di titolo edilizio. L’assenza del presupposto applicativo della fattispecie legale impedisce la valida formazione del silenzio assenso, che non può quindi consolidarsi per il solo decorso dei termini procedimentali. La carenza della dichiarazione di conformità del professionista abilitato preclude comunque la formazione del titolo tacito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis d.P.R. 380/2001, opposto dal Comune in relazione a talune trasformazioni realizzate su un’unità immobiliare (apertura di lucernari, un balconcino e abbaini). Per tali opere era già intervenuta una condanna penale alla pena pecuniaria, poi riformata dalla Suprema Corte limitatamente all’omesso ordine di demolizione.
Dopo una SCIA e un’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, archiviate o ritirate, l’interessata ha presentato la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 bis. L’Amministrazione ha comunicato due volte i motivi ostativi, ha acquisito le osservazioni della parte e ha infine emanato il diniego. La ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio assenso, la sanabilità delle opere e l’insussistenza dell’abuso totale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato perché alla fattispecie non trova applicazione l’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio richiama in proposito Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2025, n. 16689, secondo cui la norma richiede che gli abusi siano configurabili come interventi realizzati in parziale difformità o in variante essenziale rispetto a un permesso di costruire precedentemente rilasciato.
Il Tribunale osserva che, anche a prescindere dalla questione relativa all’assoluta mancanza di un titolo edilizio legittimante l’intero edificio, di cui comunque non è stata raggiunta la piena prova, è dirimente rilevare che gli abusi in esame non sono configurabili come parziali difformità o varianti essenziali, ma come interventi eseguiti ex novo in carenza di titolo edilizio.
Essi non possono essere ricollegati alla licenza edilizia richiamata, i cui lavori si sono conclusi nel settembre del 1972, ossia diversi anni prima dell’acquisto dell’unità immobiliare, avvenuto nel 1990, con atto in cui era specificamente riportato che, a quella data, sul bene non erano state apportate ulteriori modificazioni che richiedessero provvedimenti autorizzativi. Inoltre, la carenza dei requisiti propri della destinazione residenziale impedisce di ritenere l’intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
Il Collegio esclude quindi che l’assenso dell’Amministrazione possa ritenersi validamente formato per silentium, in mancanza del presupposto applicativo della fattispecie legale astratta, stanti peraltro le riscontrate e non sanate carenze documentali, riguardanti, tra l’altro, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, richiamando sul punto T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 18 febbraio 2026, n. 330. In definitiva il ricorso è respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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