Notifica ex art. 143 c.p.c. e decadenza dall’impugnazione dell’acquisizione (TAR Campania n. 533 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è valida quando la relata del messo comunale attesta il deposito dell’atto nella casa comunale e l’esito negativo delle ricerche anagrafiche e in loco. La relata costituisce atto pubblico e le attestazioni in essa contenute, riferite alle attività direttamente svolte dal notificatore, fanno piena prova fino a querela di falso. La notificazione si perfeziona nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte e da tale momento decorre il termine perentorio per l’impugnazione giurisdizionale. Il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile, unitamente alle presupposte ordinanze di demolizione e all’ordinanza di sgombero. Essi deducevano di aver conosciuto gli atti solo a seguito di istanza di accesso, non essendo mai stati destinatari di alcuna notifica.
Il Comune resistente eccepiva la tardività del ricorso per il primo ricorrente, in quanto il provvedimento acquisitivo era stato notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., e il difetto di legittimazione del secondo, non risultante titolare di diritti reali sul bene. Nel merito sosteneva l’infondatezza di tutte le censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto esaminato l’eccezione di tardività relativa al primo ricorrente. La questione centrale riguardava la validità della notifica eseguita dal messo comunale ai sensi dell’art. 143 c.p.c., contestata sul rilievo che non sarebbero state depositate la relata completa, l’attestazione delle ricerche negative e la prova del deposito nella casa comunale.
Il Collegio ha respinto tali obiezioni. Gli elementi costitutivi della notifica risultano tutti riportati nella relata, che attesta il deposito dell’atto nella casa comunale in busta chiusa e sigillata e l’esito vano delle ricerche svolte all’anagrafe e in loco. La relata del messo comunale è atto pubblico e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso, come affermato dal precedente T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, n. 346 del 2016.
Conseguenza diretta è che, decorsi i venti giorni dal compimento delle formalità previsti dall’art. 143, comma 3, c.p.c., il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione è decorso senza che il ricorso sia stato proposto. Il gravame è pertanto irricevibile per tardività. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 1285 del 2025, che ha confermato la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. quando l’ufficiale ha espletato tutti gli adempimenti previsti, nonché la necessità di impugnare tempestivamente il provvedimento acquisitivo.
Quanto al secondo ricorrente, il Tribunale ha confermato il difetto di legittimazione attiva e d’interesse. Dall’atto pubblico di donazione e vendita emerge che egli aveva contestualmente dismesso la propria quota in favore della sorella, sicché alcuna notifica era a lui dovuta. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata, secondo il richiamo a Cassazione civile, sez. III, n. 10435 del 2025.
Il consolidarsi del provvedimento acquisitivo per mancata impugnazione ha determinato la perdita della titolarità dell’immobile in capo al primo ricorrente. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di legittimazione anche del gravame esteso alle ordinanze di demolizione e all’ordinanza di sgombero. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e della risalenza temporale della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.