Colpa grave dell’infermiera e rigetto per medico e infermiere di triage (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 31 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per il danno erariale conseguente alla condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno da caduta della paziente in pronto soccorso, la colpa grave dell’operatore va accertata con riferimento alle sole conseguenze prevedibili al momento della condotta e alle funzioni effettivamente assegnate. Risponde a titolo di colpa grave l’infermiera addetta alla vigilanza diretta del paziente fragile, che ometta l’osservazione e il pronto intervento pur in assenza di difficoltà organizzative. Non risponde il dirigente medico cui non sia imputabile alcuna culpa in vigilando, né l’infermiere addetto al triage che non possa prevedere il deficit di attenzione del collega e intervenga immediatamente in soccorso. Il danno indiretto si perfeziona con il mandato di pagamento al terzo, e da tale data decorre la prescrizione quinquennale, interrotta dalla costituzione in mora.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha citato in giudizio un dirigente medico, due infermiere e un infermiere, chiedendo la condanna in parti uguali al risarcimento del danno erariale. Il pregiudizio derivava dalla condanna subita dalla struttura sanitaria in sede civile al risarcimento dei danni patiti dall’erede di una paziente novantenne, caduta da una barella del pronto soccorso nel febbraio 2013, ove era giunta dopo uno svenimento e dove era rimasta in attesa di consulenza cardiologica per oltre quattro ore.
La sentenza civile di primo grado aveva accertato la negligenza del personale, per omessa vigilanza e assistenza alla paziente. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, l’inutilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio civile e, nel merito, il difetto di colpa grave e di nesso causale, invocando il rispetto dei protocolli e delle raccomandazioni ministeriali.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni procedurali. Il danno indiretto si perfeziona con l’emissione del mandato di pagamento al terzo danneggiato, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 14/2011/QM. Nella specie la prescrizione è decorsa dal 23 giugno 2017 ed è stata interrotta dalle costituzioni in mora notificate nel marzo 2020, con nuovo termine spirato solo nel 2025; l’invito a dedurre del maggio 2023 è quindi tempestivo.
Quanto all’utilizzabilità delle risultanze civili, il collegio richiama l’orientamento consolidato: le sentenze civili di condanna non hanno efficacia vincolante nel giudizio contabile, ma il giudice può trarne elementi di prova ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c., previo contraddittorio. Le preclusioni della legge n. 24/2017 non si applicano ai fatti antecedenti, stante il divieto di efficacia retroattiva.
Nel merito, la Corte esclude la responsabilità del dirigente medico: la scelta della barella con sponde rispondeva alla finalità di prevenire il rischio di caduta, la vigilanza era affidata all’infermiera di turno, e i compiti operativi non consentivano un controllo caso per caso. Nessuna culpa in vigilando è ravvisabile. Parimenti esclusa la responsabilità dell’infermiere addetto al triage, che non poteva prevedere il deficit di attenzione della collega e intervenne senza ritardo. Il principio è quello della responsabilità per le sole conseguenze prevedibili, secondo Cass., Sez. Un. n. 576/2008.
È invece accertata la colpa grave dell’infermiera addetta alla vigilanza. La paziente aveva chiesto di scendere dalla barella dopo oltre quattro ore di immobilità; l’operatrice, pur avendo sentito la richiesta e visto la manovra pericolosa, non intervenne in tempo. La tesi della vicinanza alla barella è giudicata inverosimile: un operatore di media diligenza non avrebbe accusato cali di attenzione in un contesto non complesso. La condotta integra superficialità e inosservanza delle più elementari regole di prudenza.
La Corte rigetta quindi la domanda verso il dirigente medico e l’infermiere di triage, condanna la sola infermiera al pagamento delle spese di giudizio e liquida gli oneri difensivi ai due convenuti assolti.
Nota della Redazione
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