L’accertamento del credito è meramente incidentale nell’azione revocatoria (Cass. civ. Sez. 6-3 n. 3054 del 01.02.2023)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., l’accertamento dell’effettiva esistenza del credito del creditore agente è meramente incidentale e resta estraneo alla cognizione diretta del giudice della revocatoria. È infatti sufficiente, ai fini dell’accoglimento dell’actio pauliana, la sussistenza di una mera aspettativa di credito, ovvero di un credito meramente condizionato o contestato, idoneo a giustificare l’attivazione in via preventiva dello strumento di conservazione della garanzia patrimoniale. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto l’esistenza effettiva del credito non rappresentano l’oggetto del giudizio di revocatoria.

Il Fatto

Un creditore, sulla base di accordi di ripartizione di affari commerciali intercorsi con il proprio debitore, agiva in giudizio con azione revocatoria avverso l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato dal debitore con la coniuge. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, dichiarando l’atto inefficace nei confronti del creditore. La corte d’appello rigettava l’appello proposto dal debitore e dalla coniuge, confermando la decisione.

Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’erede con beneficio di inventario del debitore, deducendo quattro motivi: con i primi due, l’erronea esclusione della competenza arbitrale e della competenza del tribunale delle imprese; con il terzo e il quarto, il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza del credito e del requisito dell’eventus damni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi, relativi alla competenza. Ha chiarito che il credito vantato dal creditore riveste natura meramente incidentale nel giudizio di revocatoria: il giudice può limitarsi al riscontro di una mera aspettativa di credito o di un credito condizionato o contestato, senza doverne accertare l’effettiva esistenza. Ogni controversia sull’esistenza del credito non rappresenta l’oggetto del giudizio, con la conseguente irrilevanza delle clausole compromissorie o delle competenze speciali eventualmente pattuite dalle parti con riferimento ai rapporti sottostanti.

Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ha rilevato che, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente aveva denunciato un’errata ricognizione della fattispecie concreta, estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sotto il profilo del vizio di motivazione, non erano stati soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non essendo stato indicato il fatto storico decisivo omesso.

La Corte ha pertanto escluso che potesse essere richiesto un riesame del merito della causa, essendo le doglianze dirette a censurare la congruità della valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, che aveva elaborato un discorso giustificativo coerente e lineare.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente e accertamento dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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