Imputazione dei redditi all’effettivo possessore per interposta società (Cass. civ. Sez. 5 n. 12956 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente, in sede di rettifica o accertamento d’ufficio, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La norma non tollera che lo schermo dell’intestazione formale, seppure a soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, sia assunto come ragione ostativa all’imputazione sostanziale. Nell’ipotesi di interposizione di una società di capitali, non ha rilievo il rapporto fiscale dell’ente interposto, ma quello che fa capo direttamente all’interponente; grava sull’Amministrazione l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società e l’effettivo possesso dei redditi. Il giudice di merito è tenuto a verificare la sussistenza di tali elementi, secondo il riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. e i criteri di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento, relativo al periodo d’imposta 2008, con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, componenti reddituali connessi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. L’Ufficio, valorizzando l’assenza di struttura societaria e la gestione di fatto riconducibile alla socia, attribuiva d’ufficio alla medesima la qualifica di imprenditore individuale, imputandole direttamente i redditi dell’attività svolta dietro lo schermo societario.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, reputando assorbente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che affermava la distinta soggettività della società e l’inopponibilità della mera considerazione che la società fosse stata costituita per separare il patrimonio personale da quello sociale. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Il giudice di merito aveva escluso in radice la possibilità di imputare alla persona fisica i redditi formalmente riferibili alla società, valorizzando in modo meramente formale la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta della s.r.l.
Secondo la Corte, tale impostazione non è conforme alla norma: la previsione, posta a presidio dell’effettività dell’imposizione, impone al giudice di verificare, alla luce degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione e delle eventuali controprove del contribuente, chi sia il reale titolare dei redditi accertati. La verifica dell’effettivo possesso non può essere preclusa dalla mera esistenza di un soggetto formalmente titolare.
La Corte ha richiamato il principio per cui, nell’ipotesi di interposizione di una società di capitali, non ha rilievo il rapporto fiscale dell’ente interposto, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente. Ha inoltre ricordato i precedenti conformi, tra cui la pronuncia n. 16454 del 2025.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva applicato una regola di diritto diversa da quella dettata dalla norma, arrestando l’indagine sulla base di un criterio meramente formale e precludendo l’esame del presupposto applicativo dell’effettivo possesso, da accertarsi anche mediante presunzioni. Per questa ragione la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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