Interruzione dell’usucapione e forza espansiva dell’istituzione ex re certa (Cass. civ. n. 5920 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale di simulazione di una compravendita, deducendo la nullità della donazione dissimulata per difetto di forma, configura una petitio hereditatis idonea ad interrompere il termine per l’usucapione, così come la domanda di divisione ereditaria è interruttiva nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni. L’introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia interruttiva solo se contiene una chiara manifestazione di volontà di riacquistare all’asse ereditario il bene posseduto, attesa la tipicità degli atti interruttivi ex artt. 1165 e 2943 c.c. La collazione non è un’azione ma un istituto sostanziale, operante anche d’ufficio quando risulti la menzione di beni donati nella domanda di divisione. Non vi è luogo alla successione legittima in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, anche in forma di istituzione ex re certa, la cui forza espansiva si estende ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio il fratello e la di lui moglie per sentir dichiarare la natura simulata di una compravendita del 1990, dissimulante una donazione nulla per difetto di forma, chiedendo la divisione dei beni. In subordine, proponeva azione di riduzione per lesione di legittima. Il Tribunale dichiarava la simulazione e la nullità della donazione, rigettando le domande di riduzione; la Corte d’Appello, riformando parzialmente, dichiarava invece intervenuta l’usucapione in favore dei convenuti e inammissibile la domanda di riduzione del fratello nei confronti del donatario, rigettando la divisione del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, affermando che la domanda di simulazione e divisione, proposta dalla ricorrente, era idonea ad interrompere il possesso ad usucapionem. L’azione di simulazione, qualificabile come petitio hereditatis, ha funzione recuperatoria del bene; la domanda di divisione, inoltre, è potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva dei beni comuni, risultando quindi incompatibile con il possesso altrui.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte rigetta il primo motivo, confermando che la stipula di una vendita simulante una donazione costituisce riconoscimento dell’altrui diritto, interrompendo l’usucapione. Accoglie invece il secondo motivo, censurando la Corte territoriale per aver escluso la donazione dalla divisione: la collazione, istituto sostanziale e non azione, non richiede una domanda specifica, essendo sufficiente la menzione del bene donato negli atti difensivi.
Vengono accolti anche il terzo e quarto motivo, relativi all’istituzione ex re certa. La volontà della testatrice, che aveva attribuito le quote dell’unico bene residuo, costituisce vocazione a titolo universale. La sua forza espansiva si estende ai beni ignorati o sopravvenuti, come quello oggetto della donazione nulla, che rientra nel patrimonio ereditario, dovendosi applicare le quote stabilite dal testatore.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1165 c.c. – Applicazione di norme sulla prescrizione
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare