Accertamento analitico-induttivo, divieto di doppia presunzione e garanzie dello Statuto del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 5237 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito d’impresa, il ricorso al metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi evincere l’esistenza di maggiori ricavi in base a presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Il fatto noto, accertato in base ad una o più presunzioni, può legittimamente costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, non essendo il cd. divieto di doppie presunzioni riconducibile ad alcuna norma dell’ordinamento, né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. Infine, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 decorre dalla consegna di qualunque verbale che concluda le operazioni di accesso nei locali dell’impresa, indipendentemente dal suo contenuto e dalla sua denominazione formale.
Il Fatto
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello proposto dal contribuente, titolare di una ditta esercente attività di bar-caffetteria, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro un avviso di accertamento. Con tale atto, l’Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunte anomalie emerse dall’esame della dichiarazione dei redditi e dello studio di settore, tra cui un elevato valore di magazzino e una percentuale di ricarico inferiore al minimo del range. L’avviso era stato emesso a seguito di un accesso nei locali dell’impresa e di un successivo verbale di consegna documentale.
Il giudice d’appello confermava la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo, ritenendo l’anomalia del magazzino un elemento presuntivo grave, preciso e concordante, e aderendo nel quantum alla ricostruzione operata dall’Ufficio in sede di reclamo-mediazione, non avendo il contribuente contestato nel merito la pretesa in appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi, ribadisce che il giudice tributario non dispone di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi ancorati al materiale istruttorio. Nella specie, la decisione impugnata non è affetta da motivazione apparente, avendo la CGT operato un esame nel merito della pretesa, riconducendola, entro i limiti delle domande di parte, alla corretta misura sulla base della proposta di mediazione. Non ravvisa pertanto la violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c.
Quanto al terzo motivo, la Corte afferma che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente corrette, purché la loro complessiva inattendibilità sia desunta da presunzioni semplici con i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. Tali presunzioni, precisa la Corte, possono essere anche plurime e concatenate: il fatto noto, accertato tramite inferenze, purché ciascuna sia grave, precisa e concordante, può fondare un’ulteriore deduzione presuntiva. Il cosiddetto divieto di doppia presunzione non è codificato e non è desumibile dagli artt. 2729 e 2697 cod. civ., potendo il fatto noto “attribuire un adeguato grado di attendibilità al fatto ignorato”. Nel caso di specie, il giudice di merito ha correttamente valorizzato l’elevato livello di magazzino come elemento presuntivo atto a legittimare il ricorso all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.
Sul quarto motivo, la Corte richiama il principio per cui la garanzia di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 si applica ad ogni atto di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli accessi istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione. Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio di copia del verbale che conclude le operazioni, il quale può avere contenuto meramente ricognitivo o istruttorio, senza che sia necessaria un’ulteriore verbale di contestazione delle violazioni. Nella specie, l’avviso era stato notificato oltre il termine, rendendo legittima la procedura seguita dall’Ufficio.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la definizione del giudizio è avvenuta in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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