Esenzione tassa auto per veicoli storici e natura non costitutiva della certificazione ASI (Cass. civ. Sez. 5 n. 6206 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento costitutivo dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), previsto dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 per il riconoscimento dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, non ha efficacia “ad rem”: esso è limitato a un elenco analitico di modelli e marche ed ha portata generale e astratta, riferita a categorie complessive di veicoli. Ne deriva che è illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa automobilistica se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata dall’Ufficio la corrispondenza delle sue caratteristiche a una delle relative categorie. La certificazione ASI, pertanto, ha natura ricognitiva e non costitutiva del diritto all’esenzione.
Il Fatto
La Regione Veneto emetteva un avviso di accertamento per il recupero delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ritardato versamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2015, concernente il veicolo del contribuente, immatricolato nel 1995. Il contribuente aveva ottenuto la certificazione ASI il 17 giugno 2015, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, fissata al 1° giugno 2015, provvedendo al versamento in ritardo. La Commissione tributaria provinciale di Venezia e, in appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglievano le ragioni del contribuente, riconoscendo la sussistenza dei requisiti di storicità del veicolo e l’applicabilità delle Disposizioni Operative della Giunta Regionale che escludevano sanzioni e interessi. La Regione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è chiamata a stabilire se la deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 23 dicembre 2016, adottata per disciplinare gli effetti retroattivi della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Veneto n. 6/2015, possa trovare applicazione nel caso in cui la certificazione ASI sia stata ottenuta dopo la scadenza del termine di pagamento della tassa. La ricorrente sosteneva che la natura costitutiva dell’attestazione ASI impedisse di riconoscere il legittimo affidamento del contribuente, escludendo così il beneficio del pagamento della sola tassa, al netto di sanzioni e interessi previsto dalla predetta delibera.
La Corte respinge la tesi della Regione, richiamando il principio già affermato nella propria giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21042/2022, che richiama Cass. n. 319/2014, Cass. n. 15899/2017, Cass. n. 19421/2018, Cass. n. 26394/2019, Cass. n. 3837/2013). L’esenzione dal pagamento della tassa di possesso automobilistica dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, il quale però non ha effetto “ad rem”, essendo limitato a un elenco analitico di modelli e marche e avendo portata generale e astratta, riferita a categorie complessive di veicoli.
La tesi della Regione, fondandosi sulla natura costitutiva della certificazione, attribuisce alla stessa un’efficacia “ad rem”, sul singolo veicolo oggetto di tassazione, in termini contrari al principio richiamato. Inoltre, la contestazione si limita al profilo temporale della certificazione, successiva alla scadenza della tassa, omettendo di porre in discussione le caratteristiche di interesse storico e collezionistico del veicolo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte rigetta il ricorso: il giudice regionale ha accertato la sussistenza del certificato ASI, attinente alla riconducibilità del veicolo all’elenco analitico di modelli e marche, e ha ritenuto, con accertamento fattuale, l’anzianità ultraventennale del mezzo al momento della scadenza della tassa. Il contribuente rientra, pertanto, nella categoria dei soggetti il cui affidamento sul diritto di non pagare (o di pagare in misura ridotta) la tassa doveva essere tutelato, ai sensi delle determinazioni della Giunta n. 2120/2016, senza richiedere il pagamento delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento.
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Nota della Redazione
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