Le funzioni con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione giustificano il livello D3, e la censura che non si confronti con la ratio decidendi è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7596 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove ometta di considerare tutti gli elementi, anche alternativi, posti dalla declaratoria contrattuale a fondamento dell’inquadramento nel livello superiore. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. quando la decisione adottata, seppure in assenza di una specifica argomentazione, comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’eccezione, risultando la pretesa incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione e prospettazione delle parti, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi posti a fondamento della decisione.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadrato nel livello C3 del CCNL Federculture, agiva in giudizio per vedersi riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori e il conseguente diritto all’inquadramento nel livello Q1 dell’area Quadri, nonché alle relative differenze retributive.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di Appello, in parziale riforma, riconosceva invece il diritto all’inquadramento nel livello D3 del medesimo contratto collettivo e condannava la società datrice al pagamento delle differenze retributive. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società ricorrente denunciava la violazione dell’art. 24 del CCNL Federculture, sostenendo che il lavoratore non avesse svolto funzioni direttive di unità organizzative complesse, non godendo di autonomia di iniziativa nella programmazione e soluzione dei problemi gestionali.
La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, in quanto non coglieva il decisum della sentenza impugnata. Il giudice di appello aveva accertato l’autonomia di iniziativa del lavoratore e la sua responsabilità sui risultati, ma aveva fondato il riconoscimento del livello D3 anche su un requisito alternativo previsto dalla declaratoria contrattuale, ovvero lo svolgimento di funzioni professionali con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione. La ricorrente, contestando esclusivamente il mancato espletamento di funzioni direttive, non si era confrontata con questo autonomo fondamento della decisione.
Con il secondo motivo, la società deduceva il vizio di omessa pronuncia per non avere la Corte territoriale esaminato le eccezioni relative al calcolo delle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui il vizio non ricorre quando la decisione comporti un rigetto implicito della domanda o dell’eccezione, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex multis, Cass. n. 25710/2024). Inoltre, la censura non assolveva agli oneri di specificità di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., non trascrivendo il contenuto della memoria difensiva e operando un rinvio solo per relationem.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Considerata la tardività del controricorso, nessuna statuizione è stata adottata sulle spese. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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