L’insindacabilità in Cassazione del giudizio di fatto sull’accertamento sintetico del reddito (Cass. civ. Sez. 5 n. 1344 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è configurabile solo nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La censura che si risolva in una doglianza circa la valutazione dei fatti posti a fondamento dell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, senza fornire una diversa ricostruzione o giustificazione (quali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero smobilizzi patrimoniali), è inammissibile nel giudizio di legittimità, poiché involge un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2005 e 2006, rideterminando in via sintetica il reddito complessivo ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva rilevato, tramite verifiche in anagrafe tributaria, che la contribuente aveva stipulato numerosi atti pubblici e scritture private autenticate e rivestito cariche sociali, evidenziando spese per incrementi patrimoniali non giustificate dai redditi dichiarati.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva in parte accolto il ricorso, riducendo i maggiori redditi accertati. La Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva rigettato l’appello della contribuente, confermando la legittimità del metodo di accertamento. Avverso tale sentenza, la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e l’insufficienza motivazionale della decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato i confini del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, richiamando il consolidato orientamento per cui l’anomalia motivazionale censurabile è solo quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. Tale anomalia si esaurisce nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, con esclusione di ogni rilievo per il semplice difetto di sufficienza, dovendosi garantire il cd. minimo costituzionale. La Corte ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e successive conformi.

Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto la censura infondata, rilevando come la contribuente avesse contestato non già un vizio motivazionale ma la valutazione del merito degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento. La critica al metodo di determinazione sintetica del reddito, incentrata sulla dedotta inidoneità dei saldi di apertura e dell’atto di cessione dei crediti a rappresentare gli incrementi patrimoniali, è stata considerata una mera richiesta di rivalutazione dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte ha evidenziato che la contribuente non aveva fornito alcuna diversa ricostruzione o dimostrazione contraria in sede di contraddittorio con l’Ufficio, né aveva allegato elementi a sostegno della dedotta inidoneità probatoria. La Commissione Tributaria Regionale aveva, al contrario, illustrato che le spese per incrementi patrimoniali trovavano provvista nei redditi conseguiti nell’anno e nei quattro precedenti, senza che la parte avesse giustificato le somme con redditi esenti, soggetti a ritenuta o smobilizzi patrimoniali.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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