Contraddittorio endoprocedimentale solo nei casi previsti per le imposte dirette (Cass. civ. Sez. V n. 20731 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette, non è rinvenibile nella legislazione nazionale vigente ratione temporis un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, che sussiste solo nelle ipotesi in cui risulti specificamente sancito dalla legge. L’avviso di accertamento emesso c.d. “a tavolino”, senza accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, non è pertanto illegittimo per la sola assenza del previo contraddittorio. La relativa questione è oggetto di Sezioni Unite n. 24823/2015, che distingue la disciplina dei tributi armonizzati da quella delle imposte dirette. Ove si tratti di tributi armonizzati, la violazione del diritto di difesa rileva solo se il contribuente assolva la c.d. prova di resistenza.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per l’anno di imposta 2008, all’esito di indagini bancarie autorizzate dalla Direzione Regionale, accertando un maggior reddito Irpef e recuperando le relative imposte, addizionali, sanzioni ed interessi. Il contribuente impugnava l’atto.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, escludendo l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e ritenendo non assolto l’onere probatorio a carico del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva invece l’appello, annullando l’avviso per omesso rispetto dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, assorbita ogni altra questione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal controricorrente. Quanto alla notificazione, ricorda che nel contenzioso tributario l’elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 17, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, conserva efficacia anche nei gradi successivi, sicché è rituale la notifica presso il domicilio eletto in primo grado anche se il contribuente sia rimasto contumace in appello, richiamando Cass. n. 2882/2009 e Cass. n. 20200/2010.

Nel merito, l’unico motivo censura la statuizione della C.T.R. che ha ritenuto nullo l’avviso per violazione del termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, in combinato disposto con l’art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

La Corte ricostruisce la questione alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24823/2015. Per i tributi armonizzati, la violazione del diritto di difesa non comporta un annullamento automatico, ma rileva solo ove il contribuente dimostri che, rispettato il contraddittorio, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, secondo la c.d. prova di resistenza, con richiamo alla giurisprudenza eurounitaria (CGUE, 3 luglio 2014, Kamino, C-129/13 e C-130/13; ex multis, Cass., Sez. V, 15 dicembre 2022, n. 36852).

Quanto invece alle imposte dirette — oggetto della fattispecie — non è rinvenibile, nella legislazione vigente ratione temporis, un analogo vincolo generalizzato: esso sussiste solo ove risulti specificamente sancito. Poiché nella specie non era stato eseguito alcun accesso presso la sede del contribuente, l’assenza di contraddittorio non osta alla legittimità dell’avviso.

La C.T.R. si è dunque discostata da tali principi, avendo postulato un obbligo generalizzato di contraddittorio a prescindere dal tipo di accertamento e di tributi. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla C.G.T.2 della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi di gravame e la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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