Giudizio di appello limitato ai fatti nuovi per la sostituzione della misura (Cass. pen. Sez. I n. 5013 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo originario, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare. Tale limitazione discende dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e dalla natura autonoma della decisione appellata, e segna anche l’ampiezza del successivo sindacato della Corte di cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente, ristretto in regime di custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato in concorso, lesioni aggravate in concorso, detenzione e porto illegale di armi, chiedeva alla Corte di appello la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. A fondamento dell’istanza deduceva il risarcimento integrale del danno, le scuse rivolte alle persone offese, la condotta carceraria ineccepibile e l’assenza di precedenti penali.

La Corte di appello rigettava l’istanza e il Tribunale di Bologna, investito dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo originario. Al giudice dell’impugnazione spetta unicamente il controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o cautelare.

Tale delimitazione della cognizione è conseguenza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, e segna altresì l’ampiezza del sindacato esercitabile dalla Corte di legittimità nel successivo grado.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva specificamente esaminato le doglianze difensive relative al risarcimento del danno, alle scuse e alla condotta carceraria, ponderando la permanenza delle esigenze cautelari anche alla luce di tali elementi. La motivazione dell’ordinanza impugnata aveva valorizzato l’elevata capacità a delinquere del prevenuto, desunta dalla capacità di organizzare una spedizione punitiva, dalla repentinità nel coinvolgere un elevato numero di connazionali, dal dispiegamento di armi e mezzi e dal ruolo di istigatore e leader rivestito nella vicenda.

La Corte ha ritenuto tali argomentazioni non illogiche e come tali incensurabili in sede di legittimità, escludendo che gli elementi addotti dalla difesa fossero fattori decisivi di attenuazione delle esigenze cautelari. La valutazione del Tribunale circa l’inidoneità del risarcimento e delle scuse ad affievolire il pericolo di recidiva è stata pertanto ritenuta coerente con i principi che disciplinano la materia.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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