Confisca non impugnata dal PM e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. III n. 27317 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius. All’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. In tema di reati tributari, si configura la stabile organizzazione, con conseguente obbligo fiscale del soggetto non formalmente residente, quando una società estera, con sede fissa di affari in Italia, vi svolge la propria attività mediante un’organizzazione di persone e di mezzi; ricorre invece la società-schermo quando l’ente, formalmente allocato all’estero, è privo di concreta autonomia e costituisce mera copertura dell’attività di una persona fisica, titolare effettiva dell’attività economica.

Il Fatto

La ricorrente è stata dichiarata colpevole dei reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, unificati dalla continuazione. La Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere per due reati limitatamente a un anno di imposta e rideterminando la pena; ha inoltre disposto la confisca per equivalente per i reati oggetto di condanna e la confisca diretta per quelli prescritti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la condannata, deducendo dieci motivi: la contestata sussistenza della stabile organizzazione occulta in Italia, l’inutilizzabilità di parti dei processi verbali di constatazione, la mancata acquisizione di documentazione contabile, l’ammissione di testi non indicati in lista, il travisamento di fatti decisivi, la confisca disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il difetto di motivazione sulla confisca diretta, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la rideterminazione della pena e il contrasto tra motivazione e dispositivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la questione della stabile organizzazione. Il motivo è generico e assertivo: la ricorrente contesta la ricostruzione dei giudici di merito senza illustrare le ragioni concrete che la smentiscano. La doppia conforme dà conto di una consolidata operatività esecutiva e gestionale in Italia, in linea con l’indirizzo per cui, nei reati di omessa dichiarazione, la stabile organizzazione sussiste quando una società estera opera in Italia con una sede fissa di affari e un’organizzazione di persone e mezzi; la società-schermo ricorre quando l’ente estero è privo di autonomia e costituisce solo copertura della persona fisica titolare effettiva dell’attività.

Quanto alle doglianze processuali, la Corte rileva la genericità delle censure sull’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., non essendo indicati i tempi di emersione degli indizi né gli atti assunti in violazione delle garanzie. Analogamente generico è il motivo sulla mancata acquisizione dei documenti contabili, non essendo illustrata la decisività del dato e mancando una nuova istanza ex art. 603 cod. proc. pen. È invece legittimo il ricorso all’art. 507 cod. proc. pen., poiché il potere di integrazione probatoria del giudice è funzionale al controllo sulla completezza del compendio probatorio e non contrasta con il contraddittorio nella formazione della prova.

Sul sesto motivo la Corte accoglie la censura: in mancanza di gravame del pubblico ministero, il giudice di appello non può disporre la confisca non ordinata in primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius. All’omissione può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. Ne consegue l’eliminazione della confisca per equivalente, in presenza di un interesse diretto della ricorrente, mentre resta ferma la confisca diretta, trattandosi di misura operativa nei confronti della sola società, priva di interesse per l’imputata.

Il settimo motivo è assorbito dalla fondatezza del precedente ed è comunque infondato, risolvendosi in una rivalutazione del merito. L’ottavo motivo è inammissibile perché nuovo: manca la contestazione specifica del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. Il nono motivo è inammissibile, avendo il giudice di appello esercitato la propria discrezionalità nel determinare la pena base al minimo edittale e nel fissare modesti aumenti per la continuazione. Quanto all’ultimo motivo, il contrasto tra motivazione e dispositivo va corretto ex art. 619, comma 3, cod. proc. pen., rettificando la pena in anni uno, mesi uno e giorni cinque di reclusione.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio relativamente ai reati estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa frazione di pena, e in relazione alla confisca disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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