Nesso causale e onere della prova nella bonifica ambientale (Cons. Stato n. 4045 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso causale tra attività industriale e potenziale contaminazione del sito si basa sul criterio del “più probabile che non” e ammette la prova per presunzioni semplici, quali la vicinanza dell’impianto all’area contaminata e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e i componenti impiegati dall’operatore. Una volta dimostrato il nesso secondo tale standard, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a prospettare ipotesi eziologiche alternative, ma deve offrire una prova liberatoria di pari analiticità: ciò non integra una inversione dell’onere della prova. L’obbligo di bonifica ex artt. 242 e 244 cod. amb. ha natura oggettiva e prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa, richiesti dall’art. 311, comma 2, cod. amb. solo per il risarcimento del danno ambientale. La valutazione delle CSC va operata con riferimento alla matrice effettivamente contaminata.
Il Fatto
La società appellante gestisce uno stabilimento industriale in provincia di Frosinone, insistente su due lotti catastali. In esito agli accertamenti dei Carabinieri forestali e dell’ARPA, nelle acque sotterranee dell’area di sedime sono stati rilevati valori di alluminio, ferro, manganese e nichel superiori alle soglie previste dalla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006. Sulla base di tali risultanze la Provincia ha adottato un’ordinanza che individua la società quale responsabile della potenziale contaminazione e la diffida ad adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, lamentando l’indebita inversione dell’onere probatorio, la carenza dell’istruttoria procedimentale, l’ambiguità del provvedimento quanto all’origine dell’inquinamento e ai parametri di riferimento, nonché il difetto di istruttoria processuale per il mancato espletamento di verificazione o consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma l’impianto della sentenza appellata. Sul piano del riparto probatorio, richiama le Sezioni Unite n. 10 del 2019 e le decisioni di Sez. IV n. 172 del 2021 e n. 6596 del 2024, nonché la giurisprudenza europea (Corte Giust. UE, C-378/08 e C-534/13), per affermare che il nesso eziologico tra causa ed effetti si accerta secondo il parametro del “più probabile che non” e che la responsabilità può essere provata anche per presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ..
Nel caso concreto la Provincia ha assolto il proprio onere: la presenza degli inquinanti nelle acque dei pozzi dello stabilimento, ove viene immessa acqua di processo, e l’afferenza delle sostanze rinvenute all’attività della società, desunta anche dall’oggetto sociale, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti. A fronte di tale quadro, la società non ha offerto alcuna prova liberatoria, omettendo di produrre perizia di parte o lo studio del CNR richiamato a sostegno dell’origine naturale del fenomeno. La Corte esclude quindi l’inversione dell’onere probatorio e conferma la non necessità di verificazione o consulenza tecnica, essendo la causa decidibile sulla base degli elementi acquisiti.
Quanto alla perimetrazione dell’area, il provvedimento imputa alla società la contaminazione dei soli due lotti nella sua disponibilità: le deduzioni sulle particelle limitrofe esulano dal thema decidendum. Sulle CSC, la Corte rileva che il provvedimento rapporta correttamente i metalli nelle acque sotterranee alla tabella 2, mentre la tabella 1 rileva solo per i lotti non imputati; irrilevante resta quindi la mancata inclusione dell’alluminio in tale ultima tabella.
Infine, la censura sull’elemento psicologico è inammissibile perché nuova, ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., e comunque infondata: richiamando Ad. Plen. n. 3 del 2021 e Sez. IV n. 11208 del 2023, la Corte ribadisce che la responsabilità da bonifica è oggettiva e prescinde da dolo o colpa, richiesti dall’art. 311, comma 2, cod. amb. solo per il risarcimento del danno ambientale. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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