Interdittiva antimafia a persona fisica non imprenditore: illegittimità e risarcimento (TAR Valle d’Aosta n. 4 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non può essere adottata nei confronti di una persona fisica che non sia società, impresa o imprenditore individuale, perché l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 e l’art. 85 del medesimo decreto tipizzano i destinatari della verifica. L’adozione del provvedimento fuori da tali limiti integra un errore di diritto non scusabile, che fonda la responsabilità aquiliana dell’amministrazione ex art. 2043 cod. civ. L’accertamento definitivo dell’illegittimità determina una presunzione di colpa a carico della pubblica amministrazione, superabile solo con la prova dell’errore scusabile. Una legge regionale che disciplina contributi economici non può ampliare la platea dei destinatari dell’interdittiva fissata dalla legge nazionale, né rendere incerta l’interpretazione del codice antimafia.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa dal Questore di Aosta ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, con la quale gli è stato precluso di contrattare con la pubblica amministrazione. Il provvedimento era stato sollecitato da una richiesta di comunicazione antimafia dell’amministrazione regionale, per verificare la spettanza di un contributo previsto dalla normativa emergenziale.

Il TAR Valle d’Aosta, con sentenza divenuta definitiva, ha accolto il ricorso e annullato la misura, ritenendo che la Questura avesse errato nel sottoporre a verifica una persona fisica non imprenditore. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 30 c.p.a. per ottenere il risarcimento del danno da perdita di commesse pubbliche, lesione dell’immagine e perdita di clientela privata, con condanna del Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sull’art. 2043 cod. civ. applicabile all’attività provvedimentale, individuando i presupposti nel danno ingiusto, nella colpa dell’apparato, nel nesso di causalità materiale e giuridica. Non basta la mera illegittimità: occorre una violazione grave, commessa in un contesto che palesi negligenza o imperizia, secondo le indicazioni di Ad. plen. n. 7 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4050 del 2023.

Sul piano probatorio, il ricorrente può allegare l’illegittimità e avvalersi delle presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ.; spetta all’amministrazione dimostrare l’errore scusabile, inteso come contrasto giurisprudenziale, formulazione ambigua delle norme, complessità del fatto o illegittimità derivante da successiva declaratoria di incostituzionalità.

Nel caso concreto, la Questura ha applicato l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 a un soggetto che non è “società o impresa”, né rientra tra gli imprenditori individuali e gli enti dell’art. 85. L’estensione dell’interdittiva a una persona fisica non imprenditore avrebbe trasformato la misura cautelare in un’anticipazione di pena accessoria, in violazione del principio di legalità, come già ritenuto nel giudizio presupposto e in pronunce di TAR Reggio Calabria n. 3 del 2022 e TAR Catanzaro n. 781 e n. 856 del 2022.

Il Collegio esclude che integri errore scusabile la normativa regionale sul contributo pandemico: essa incide sui contributi di spettanza regionale, ma non può introdurre destinatari ulteriori dell’interdittiva rispetto a quelli tipizzati dalla legge nazionale. La colpa dell’amministrazione è dunque accertata.

Sul quantum, il TAR ricorre al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. e limita il danno diretto alla mancata acquisizione di commesse pubbliche. Esclude la lesione dell’immagine e la perdita di clientela privata, riconducibili alla vicenda penale e prive di nesso causale provato. Non riconosce le spese legali del giudizio presupposto, già liquidate. Applica l’art. 30, comma 3, c.p.a., decurtando il ristoro per la mancata proposizione dell’istanza cautelare, e considera il principio di rotazione nelle commesse. Liquida così euro 6.000,00, oltre spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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