Segnalazioni in SIC illegittime per difetto di preavviso in caso di ritardi successivi (ABF Collegio di Palermo n. 4365 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione costituisce presupposto di legittimità della segnalazione nelle banche dati private (SIC) quando il segnalato è persona fisica, anche se non consumatore, ma non anche della segnalazione nella Centrale Rischi, rispetto alla quale integra un obbligo di trasparenza, la cui violazione apre solo alla tutela risarcitoria. Ove l’intermediario abbia inviato un preavviso per un primo ritardo, poi regolarizzato e non segnalato, i successivi ritardi nei pagamenti non possono essere segnalati senza un ulteriore preavviso, ai sensi dell’art. 125, terzo comma, TUB. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, sicché la domanda risarcitoria è rigettata in difetto di prova del pregiudizio e del relativo ammontare.

Il Fatto

Il ricorrente, coobbligato e non debitore principale di un finanziamento, contesta l’illegittimità delle segnalazioni effettuate dall’intermediario nelle banche dati private e nella Centrale Rischi di Banca d’Italia. Dopo il reclamo, chiede all’Arbitro di accertare l’illegittimità della segnalazione a sofferenza, di ordinarne la cancellazione o rettifica e di condannare l’intermediario al risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa, oltre al rimborso del contributo.

L’intermediario eccepisce la legittimità della condotta sotto il profilo formale e sostanziale e nega l’esistenza di una segnalazione in Centrale Rischi. Il ricorrente, nelle repliche, contesta in particolare di aver ricevuto il preavviso prodotto dalla controparte, che insiste per il rigetto nelle controrepliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce in via generale la funzione del preavviso di segnalazione, richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento: esso è requisito di legittimità per le segnalazioni nei SIC che coinvolgono persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o professionista (Collegio di Coordinamento n. 4632/2023). Diversa è la disciplina della Centrale Rischi, dove il preavviso non è presupposto di legittimità ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria (Collegio di Coordinamento n. 4519/2023). Essendo il ricorrente persona fisica, il preavviso era necessario per i SIC e non per la Centrale Rischi.

Quanto alla Centrale Rischi, il Collegio rileva che non risulta alcuna evidenza di segnalazioni: le relative domande di cancellazione e le conseguenti istanze risarcitorie sono pertanto rigettate per carenza di prova.

Sulle segnalazioni nei SIC, la visura CRIF documenta ritardi progressivi da settembre 2023 fino all’annotazione a sofferenza del maggio 2024. L’intermediario produce un preavviso spedito il 23 luglio 2023 e ricevuto il 23 agosto 2023, riferito alla rata di giugno 2023. Dal prospetto del piano di ammortamento emerge però che quel ritardo era stato sanato il 28 luglio 2023, dunque tra la spedizione e la ricezione del preavviso.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui, ove il preavviso abbia riguardato un primo ritardo poi regolarizzato e non segnalato, i successivi ritardi richiedono un ulteriore preavviso (Collegio di Roma n. 575/2023). Le segnalazioni in CRIF sono quindi dichiarate illegittime e ne è disposta la cancellazione, perché non precedute da idoneo preavviso.

Le domande risarcitorie sono invece rigettate. I reiterati ritardi risultano per tabulas e l’illegittimità accertata investe solo il profilo formale. Manca la prova di un danno eziologicamente riconducibile all’intermediario e del suo ammontare. Il Collegio richiama il principio per cui nel nostro ordinamento non sono configurabili danni in re ipsa, potendo la perdita essere notoria ex art. 115 c.p.c. o provata per presunzioni ex art. 2727 c.c. (Cass. n. 27557/2017), nonché la natura non punitiva del risarcimento (Collegio di Coordinamento n. 2089/2012 e n. 3500/2012). Il danno non patrimoniale è danno-conseguenza e va allegato e provato (Cass. n. 16659/2017; Cass. n. 1931/2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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