L’esenzione IMU per i beni merce richiede dichiarazione annuale a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 14831 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IMU, l’obbligo motivazionale dell’avviso deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Non è richiesta l’indicazione delle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, essendo onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione. Quanto all’esenzione per i fabbricati merce, la presentazione della dichiarazione IMU costituisce condizione necessaria del beneficio, prevista a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, non sostituibile dalla conoscenza comunale dei fatti. La dichiarazione deve essere presentata per ciascuna annualità e non produce effetti ultrattivi per gli anni successivi, anche in caso di invarianza della situazione dei beni.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2016, di importo pari a euro 366.449,10, relativo a n. 799 immobili. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di difetto di motivazione dell’atto, non avendo il Comune esattamente individuato lo stato giuridico dei singoli beni né motivato le ragioni del preteso assoggettamento al tributo. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello del Comune, confermando il difetto motivazionale e ritenendo sufficiente la dichiarazione di esenzione IMU per i beni merce presentata per l’annualità 2013 anche per il 2016. Avverso tale sentenza Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione dei principi sulla motivazione degli atti impositivi di cui all’art. 7, l. n. 212/2000, ritenendolo fondato. Richiamando i precedenti di Cass. n. 5509/2024 e Cass. n. 1694/2018, ha ribadito che l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestare an e quantum. Non è necessaria l’esposizione delle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, essendo onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale causa di esclusione. Nel caso di specie, l’avviso conteneva gli elementi identificativi della pretesa, con riferimento ai dati catastali e toponomastici degli immobili, all’anno d’imposta e ai parametri di determinazione dell’imposta, così da escludere il vizio motivazionale.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha contestato la sentenza per violazione dell’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, per aver ritenuto sufficiente la dichiarazione di esenzione presentata per l’annualità 2013. La Corte ha giudicato fondato anche questo motivo, rilevando che è pacifico che per il 2016 nessuna dichiarazione di esenzione era stata presentata. Il Collegio ha richiamato l’ordinanza n. 5191/2022, secondo cui l’art. 1, comma 769, l. n. 160/2019 non ha abrogato l’obbligo dichiarativo previsto dal d.l. n. 102/2013: la presentazione della dichiarazione resta quindi condizione necessaria del beneficio, a pena di decadenza, e non può essere surrogata dalla conoscenza comunale dei fatti.

La Corte ha precisato che le condizioni per l’esonero (destinazione alla vendita e mancata locazione) sono fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo e devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU per ciascuna annualità. La pregressa dichiarazione del 2013 non è idonea a produrre effetti ultrattivi per le annualità successive, anche in caso di invarianza dello stato degli immobili. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica, come confermato dai precedenti citati.

Il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso, per la mancanza di specifica dichiarazione per l’annualità 2016. Le spese dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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