Accertata interposizione non prova l’orario full time (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24679 del 06.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento giudiziale che, per illegittimità dei contratti di somministrazione, dichiari costituito il rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell’utilizzatore non estende automaticamente i propri effetti alle modalità temporali della prestazione. Il diritto alle differenze retributive presuppone che il lavoratore alleghi e provi l’orario svolto, la natura full time o part time del rapporto e le somme percepite. La presunzione di prestazione a tempo pieno non è conseguenza tipica del riconoscimento del rapporto, quando il giudice del merito abbia accertato una differente modalità della prestazione. È inammissibile in cassazione la censura che investa la valutazione del materiale probatorio, fuori dal perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società cooperativa appaltatrice di servizi postali, avevano ottenuto con separato procedimento la declaratoria della costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dirette di Poste Italiane s.p.a., ai sensi degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. La sentenza era stata confermata in appello.

In un successivo giudizio gli stessi lavoratori hanno rivendicato le differenze retributive. Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, l’ha rigettata rilevando che non erano stati allegati i presupposti della pretesa: la dimensione temporale della prestazione e le somme già percepite. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente l’ordinanza n. 14475 del 2023, resa in una controversia sovrapponibile, e ne fa proprie le argomentazioni.

Con il primo motivo i ricorrenti sostenevano che il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo all’utilizzatore comporti, quale effetto tipico della violazione del contratto di somministrazione, il diritto a un rapporto full time. La Corte respinge la censura: la presunzione invocata è stata esclusa dal giudice del merito con una valutazione specifica, fondata sulle dichiarazioni testimoniali, attestativa di un utilizzo differenziato dei lavoratori somministrati e dell’assenza di prova sulla quantità dell’attività prestata. Si tratta di conclusioni tipiche del giudizio di merito, non rivalutabili in sede di legittimità.

Il secondo motivo investiva la valutazione delle prove, lamentando il difetto di esame dell’allegazione di assunzione a tempo pieno. La Corte lo dichiara inammissibile, perché estraneo al perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2017.

Il terzo motivo deduceva la formazione del giudicato sulla svolgimento di un orario giornaliero di cinque ore. La Corte lo giudica infondato: la sentenza richiamata si è pronunciata sulla violazione degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e ha dichiarato costituito il rapporto alle dirette dipendenze della società, ma non ha accertato con efficacia di giudicato le modalità temporali della prestazione, né l’orario può considerarsi antecedente logico necessario della declaratoria di interposizione fittizia di manodopera.

Non è fondata neppure la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: essa presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova e ricorre quando il giudice utilizzi prove non acquisite agli atti o valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento, o viceversa. Nel caso di specie si deduce solo il cattivo esercizio del prudente apprezzamento, censura inammissibile. Il ricorso è respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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