Accesso agli atti subordinato a interesse concreto e attuale del richiedente (TAR Marche n. 721 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la reiterazione di un’istanza di accesso già respinta quando la nuova domanda si fondi su fatti o elementi nuovi, anche se sopravvenuti, idonei a integrare un interesse diverso rispetto a quello originariamente rappresentato. L’interesse all’accesso va valutato in astratto e in chiave strumentale, non essendo consentito all’amministrazione apprezzare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente intende proporre. Il diniego che si limiti a richiamare per relationem la motivazione di un precedente rigetto, senza confrontarsi con le nuove ragioni addotte, è illegittimo per difetto di motivazione. L’opposizione dei controinteressati, peraltro formulata in termini generici, non vincola l’amministrazione, tenuta a concedere l’accesso quando i documenti non siano sottratti dalla legge e non emergano concreti profili di riservatezza. Ai fini dell’esame dell’istanza non è necessario indicare gli estremi precisi del documento, essendo sufficienti elementi idonei alla sua identificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già conduttore di un immobile nel Comune di Acquasanta Terme dove esercitava un’attività commerciale di forno, presentava il 2 dicembre 2024 una nuova istanza di accesso. Chiedeva copia della documentazione relativa all’istruttoria tecnica conseguente alla scheda AEDES n. 4464 del 10.9.2016, delle schede GE1 e GP1, delle ordinanze emesse e dell’istruttoria per la concessione del contributo statale di miglioramento sismico, oltre ai documenti sull’occupazione del suolo pubblico antistante.

La richiesta era motivata dall’esigenza di verificare se, ove l’immobile fosse stato destinatario dell’ordinanza di sgombero già nel 2016/2017 come il resto dello stabile, il ricorrente avrebbe potuto accedere ai contributi previsti dalla normativa speciale per la dislocazione delle attività commerciali, invece di cessare l’attività nel 2022. Il Comune, con provvedimento prot. 2277 del 3 febbraio 2025, respingeva parzialmente l’istanza richiamando la motivazione del precedente diniego prot. 17015 del 31 ottobre 2024. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema della reiterazione dell’istanza. Richiamando Cons. Stato, V, 15 settembre 2022, n. 7999 e TAR Lazio Roma 7 marzo 2024 n. 4636, il Tribunale ritiene ammissibile la nuova domanda quando si fondi su fatti o elementi nuovi. Nel caso concreto la prima richiesta si limitava alla posizione di conduttore e alla necessità di asportare i macchinari; quella del dicembre 2024 introduce una diversa prospettazione, legata al ritardo dell’ordinanza di sgombero n. 29 del 31 marzo 2022 e alla possibile perdita dei contributi per la dislocazione.

Su questa base il Tribunale censura il provvedimento impugnato. La motivazione del diniego si risolve in una formula di stile, che nega l’interesse concreto e attuale e l’onere di indicare la posizione giuridica tutelata, senza confrontarsi con le ragioni nuove esposte dal ricorrente. Tale motivazione è inadeguata con riguardo alla seconda istanza, che delinea uno specifico interesse conoscitivo su una determinata pratica amministrativa.

Il Collegio ribadisce che l’interesse all’accesso va considerato in astratto, senza apprezzamenti sulla fondatezza della domanda giudiziale proponibile, richiamando TAR Marche 20 gennaio 2024 n. 66. Sussiste quindi un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, in presenza del non contestato collegamento del ricorrente con l’immobile.

Quanto alla riservatezza, la documentazione non presenta profili particolari, eventualmente gestibili con l’oscuramento. I controinteressati non si sono espressi sulla nuova istanza e le precedenti opposizioni erano generiche. Il Tribunale richiama il principio per cui l’opposizione dei controinteressati non vincola l’amministrazione (TAR Trentino Alto Adige Trento 13 luglio 2023 n. 125). I documenti, infine, sono indicati con sufficiente precisione, non essendo richiesti gli estremi puntuali (TAR Campania Napoli 4 dicembre 2023 n. 6656).

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto di accesso e ordine di esibizione dei documenti entro trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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