Accesso agli anni successivi di Medicina subordinato ai posti e all’avviso dell’Ateneo (Cons. Stato n. 4084 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia non è soggetto alla programmazione nazionale dei fabbisogni e dell’offerta formativa, ma alla disponibilità, nuova e autonoma, di posti venutisi successivamente a determinare. Il trasferimento ad anni successivi al primo non può avvenire in assenza dell’Avviso pubblico emesso all’esito della riscontrata disponibilità di posti, che costituisce decisione discrezionale riservata all’Ateneo di elezione dell’aspirante. Nel processo amministrativo il principio di non contestazione non opera, di regola, quando è impugnato un provvedimento autoritativo e i fatti posti a suo fondamento siano contestati dal ricorrente. Il principio dispositivo va temperato con il metodo acquisitivo, che consente al giudice, anche in appello, di acquisire d’ufficio le prove necessarie a colmare lo squilibrio tra amministrazione e privato.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva all’Università di essere ammesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia come studente ripetente o in sovrannumero, in relazione ai posti disponibili per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022. Con nota del 20 novembre 2020 l’Ateneo respingeva la richiesta di valutazione del curriculum studiorum e negava l’immatricolazione ad anno successivo al primo, sul rilievo che l’Avviso per posti liberi era stato emanato, per quella annualità, solo per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e ordinava all’Università di valutare la carriera pregressa e di pubblicare il bando per l’iscrizione ad anni successivi al primo. L’Ateneo, costituitosi in primo grado con memoria di mero stile, proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo della controversia nella sussistenza o meno della disponibilità di posti. Richiama l’orientamento consolidato della Sezione secondo cui l’accesso agli anni successivi al primo dipende dalla disponibilità di posti e non dalla programmazione nazionale, con la conseguenza che l’Avviso pubblico costituisce passaggio indefettibile e espressione di discrezionalità dell’Ateneo.

Il primo giudice aveva ritenuto esistente il fatto dirimente in forza del principio di non contestazione, dato che l’Università non aveva contestato le allegazioni del ricorrente. Il Consiglio di Stato ritiene non condivisibile tale utilizzo. Quando viene in rilievo un interesse legittimo e si impugna un provvedimento autoritativo, la non contestazione non è ravvisabile in linea di principio, neppure se l’amministrazione non ribadisca espressamente i fatti posti a base del provvedimento: quei fatti sono già radicalmente contrapposti a quelli dedotti nel ricorso.

Il Collegio sottolinea che il processo amministrativo, pur retto dal principio dispositivo, conosce il metodo acquisitivo, che consente al giudice di intervenire d’ufficio per acquisire le prove necessarie. Tale potere è esercitabile anche in grado di appello. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto temperare il principio dispositivo con il metodo acquisitivo, tanto più a fronte di una controversia su interessi legittimi.

In sede cautelare il Collegio aveva già disposto, ai sensi dell’art. 55, co. 12, c.p.a., una relazione istruttoria sulla disponibilità di posti. All’esito dell’incombente l’Università ha documentato che il numero degli iscritti è di gran lunga superiore ai posti disponibili, per effetto di iscrizioni in eccesso rispetto all’offerta formativa. Il ricorso di primo grado è pertanto infondato e l’appello va accolto, con riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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