Falsità documentale non imputabile non prova la presenza in Italia (TAR Lombardia n. 44 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno rilasciato nell’ambito della procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. 104/2020 non presuppone l’accertamento della responsabilità dello straniero nella produzione della documentazione falsa. Il provvedimento di revoca è legittimo quando il documento falso costituiva l’unica prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 e il richiedente non abbia altrimenti dimostrato il requisito. L’eventuale buona fede del richiedente, che abbia fatto affidamento su un centro di assistenza fiscale, esclude la sua consapevolezza nella contraffazione e nell’utilizzo del documento, ma non assolve all’onere di provare la sussistenza del requisito sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura di emersione del 2020 presso la Prefettura competente, otteneva il nulla osta all’assunzione come badante e stipulava il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. L’Ufficio Immigrazione gli rilasciava il permesso di soggiorno in data 4 aprile 2022.

Con decreto del 20 giugno 2022 la Questura revocava il titolo, rilevando la falsità del verbale di pronto soccorso prodotto a attestazione della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, sostenendo che la produzione del documento falso non gli fosse imputabile, essendo opera del CAF incaricato della pratica, e che per tale ragione avesse presentato denuncia. L’Amministrazione resisteva, osservando che, al di là del documento sanitario falso, la presenza anteriore non risultava provata in alcun altro modo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una precisazione decisiva sul piano del percorso motivazionale. La revoca non costituisce conseguenza diretta della produzione di documenti falsi, ma si fonda sul fatto che quei documenti, risultati falsi, rappresentavano l’unica prova della presenza dello straniero in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020.

Il ricorrente, osserva il Tribunale, non contesta la falsità del verbale di pronto soccorso. La sua difesa si appunta esclusivamente sull’imputabilità della condotta, attribuita al CAF che aveva gestito la pratica. Sotto questo profilo la sentenza riconosce che la mancata comprensione della lingua italiana e il totale affidamento della pratica al centro di assistenza consentono di escludere la consapevolezza del ricorrente nella contraffazione e nell’utilizzo del documento.

Tale inconsapevolezza, tuttavia, viene espressamente dichiarata irrilevante ai fini della dimostrazione della presenza nel territorio italiano prima dell’8 marzo 2020. Il requisito sostanziale resta distinto dall’elemento soggettivo della condotta documentale: la buona fede del richiedente non sostituisce la prova del presupposto di legge.

Il Collegio richiama quindi l’art. 103, comma 3, del D.L. 104/2020, che individua la condizione necessaria per la dichiarazione del lavoro irregolare nei rilievi fotodattiloscopici anteriori all’8 marzo 2020 ovvero nel soggiorno in Italia prima di tale data, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Esclusa la valenza probatoria del documento falso, e non allegata alcuna prova alternativa, il requisito risulta mancante.

Il ricorso è pertanto respinto come infondato. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della controversia, con conseguente irrilevanza, ai fini del decidere, della ritenuta estraneità del ricorrente alla condotta del CAF.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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