Imposta unica sulle scommesse: proroga del regime agevolato estesa anche ai non aderenti alla regolarizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7451 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, nell’estendere il termine per la regolarizzazione fiscale dei soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, ha operato una proroga del regime sanzionatorio di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014. Tale proroga determina l’applicabilità del più favorevole criterio di determinazione della base imponibile dell’imposta unica di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, a prescindere dalla data di inizio dell’attività. La motivazione sintetica della sentenza di merito, che espone le ragioni del decisum, è idonea a integrare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., non ricorrendo i vizi della motivazione apparente o perplessa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava, con metodo induttivo, il maggior debito d’imposta unica di una contribuente che, tramite un’organizzazione imprenditoriale autonoma, raccoglieva scommesse sportive a quota fissa per conto di un bookmaker estero privo di concessione, senza essersi collegata al totalizzatore nazionale né aver aderito alle procedure di regolarizzazione.
L’Ufficio quantificava l’imposta applicando l’imponibile forfettario pari al triplo della raccolta media provinciale e l’aliquota massima dell’8%. La contribuente impugnava l’avviso e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia confermava l’illegittimità della liquidazione effettuata dall’Agenzia, ritenendo applicabile, per l’anno 2015, il criterio di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, con aliquota del 5%.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014 e la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. Secondo la ricorrente, l’inciso “a tal fine” contenuto nell’art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015 sarebbe espressione della volontà legislativa di riservare il regime agevolato di calcolo della base imponibile ai soli soggetti che abbiano aderito alla regolarizzazione fiscale.
La Suprema Corte reputa la censura infondata, ricostruendo il quadro normativo. L’art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014 ha introdotto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Il successivo comma 644, lett. g), ha disciplinato la posizione di chi non aderisce o decade dal regime, prevedendo un’imposta determinata su un imponibile forfettario e l’esclusione del più favorevole criterio di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
L’art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015 ha esteso la regolarizzazione a nuovi soggetti, apportando modifiche ai commi 643, 644 e 645, tra cui la sostituzione delle parole “1° gennaio 2015” con “1° gennaio 2016” nella lett. g) del comma 644. Ciò ha determinato una proroga dell’operatività del nuovo regime impositivo, che risulta applicabile solo dal 2016. La Corte conclude che la più favorevole modalità di calcolo dell’imposta si applica a tutti i soggetti non aderenti alla regolarizzazione, senza alcuna distinzione basata sulla data di inizio dell’attività.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte richiama il principio per cui il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esposto adeguatamente le ragioni del proprio convincimento, rendendo evidente l’iter logico-argomentativo seguito. Il ricorso è pertanto respinto, con declaratoria di non doversi provvedere sulle spese, non avendo la contribuente svolto difese, e di non sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, trattandosi di pubblica amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.